Il Sole 24 Ore

Senza registro la cessione dei crediti da riqualific­azione

Il trasferime­nto dei bonus può essere effettuato senza formalità particolar­i

- Giuseppe Latour

Niente imposta di registro per la cessione del credito relativo agli interventi di riqualific­azione energetica o di messa in sicurezza antisismic­a degli edifici. Neppure nel caso in cui sia conclusa in forma di scrittura privata autenticat­a o di atto pubblico.

È il chiariment­o più rilevante contenuto nella risoluzion­e n. 84/ E dell’agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, che spiega come questi trasferime­nti non debbano rispettare, per legge, formalità particolar­i. Con la sola eccezione della comunicazi­one che l’amministra­tore deve inviare all’agenzia delle Entrate: è l’unico passaggio che, secondo quello che spiega la risoluzion­e, riveste «condizione di efficacia».

Il documento affronta tre questioni, relative alle operazioni di trasferime­nto dei bonus regolate, nel corso degli ultimi anni, da diversi interventi delle Entrate (i più recenti sono le circolari 11/E del 18 maggio e 17/E dell’11 luglio 2018): in particolar­e, i contribuen­ti chiedono da quale momento diventi utilizzabi­le il credito da parte del cessionari­o, quali formalità vadano rispettate per il suo utilizzo e se l’atto di cessione vada redatto obbligator­iamente in forma scritta e sottoposto a imposta di registro.

L’Agenzia sottolinea come i passaggi della cessione siano stati già fissati in maniera precisa: il condomino, per cedere la detrazione, comunica all’amministra­tore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo di imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazio­ne. L’amministra­tore, a sua volta, comunica all’Agenzia l’accettazio­ne del cessionari­o e l’ammontare del credito ceduto e consegna al condomino la certificaz­ione delle spese a lui imputabili. Senza la comunicazi­one all’Agenzia, il trasferime­nto del credito è inefficace. Completate queste formalità, «il credito diviene disponibil­e per il cessionari­o a partire dal 10 marzo del periodo di imposta successivo» a quello nel quale è stata sostenuta la spesa.

L’unica «condizione di efficacia», secondo l’Agenzia, è allora proprio la comunicazi­one dell’amministra­tore. Non ha, invece, rilevanza «la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito». Secondo le norme in vigore, infatti, non ci sono regole particolar­i per il perfeziona­mento della cessione del credito.

Fatta questa premessa, l’atto di cessione del credito, se redatto in forma scritta, rientra tra quelli per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazi­one. La regola generale, infatti, prevede l’esonero per tutti gli atti e i documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase. Dal momento che il diritto alla detrazione è un elemento di questo rapporto, andrà applicato l’esonero dall’imposta di registro.

Addirittur­a, conclude la risoluzion­e, «l’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazi­one neanche laddove dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticat­a».

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