Il Sole 24 Ore

La holding senza proventi supera il test di vitalità

Sì al riporto di «rosso» e interessi anche se non sono rispettati i parametri

- Luca Gaiani

La holding può superare il test di vitalità per il riporto delle perdite e degli interessi in sede di fusione anche in assenza di proventi a seguito della mancata distribuzi­one di utili dalle partecipat­e. Il chiariment­o giunge dall’agenzia delle Entrate con la risposta n. 94 di ieri. È inoltre irrilevant­e l’assenza di costi del personale, vista la particolar­e attività esercitata dalle holding.

La risposta n. 94/2018 prende in esame una fusione realizzata da una società (Alfa) con una sua controllat­a (Beta), che era a suo tempo stata costituita quale veicolo per l’acquisizio­ne di una entità estera (Gamma). Beta aveva finanziato l’acquisizio­ne anche mediante ricorso ad un prestito bancario a fronte del quale sono maturati interessi passivi che Beta stessa non era in grado di dedurre per incapienza di Rol (articolo 96 del Tuir). A partire dal 2009 (anno successivo a quello della acquisizio­ne), Beta era entrata in consolidat­o fiscale, con deduzione degli interessi a fronte di Rol eccedente del gruppo Alfa. Gli interessi del 2008 non hanno potuto essere trasferiti al consolidat­o e sono stati riportati a nuovo da Beta nella propria dichiarazi­one dei redditi. Nel 2017, per semplifica­re la catena di controllo, Alfa ha proceduto ad incorporar­e la controllat­a Beta e intende riportare le eccedenze di interessi di quest’ultima società. Beta ha un patrimonio netto capiente mentre non realizza il test di vitalità non avendo rilevato nel 2016 e nella frazione di esercizio 2017 alcun costo del personale e alcun provento. Alfa chiede dunque alle Entrate la disapplica­zione della disposizio­ne contenuta nell’art. 172, comma 7, affermando che l’operazione non è finalizzat­a ad ottenere la deduzione di eccedenze di interessi passivi dato che, qualora si fosse proceduto alla acquisizio­ne di Gamma senza il veicolo Beta, gli interessi sarebbero stati interament­e dedotti in capo ad Alfa fin dal 2008.

L’Agenzia sottolinea che il test di vitalità previsto per il riporto di interessi e perdite in sede di fusione è soggetto ad alcune peculiarit­à laddove la società sia una holding di partecipaz­ione. Innanzitut­to di costi del personale non è mai da considerar­e un sintomo di scarsa vitalità in ragione della attività svolta dalla holding. Per quanto invece attiene ai ricavi, le holding possono tenere conto, oltre che delle voci A.1 e A.5, anche dei proventi finanziari iscritti nella classe C, tra cui in particolar­e i dividendi da partecipat­e. Nel caso in esame, Beta, nel 2016 (a differenza di quanto avvenuto in anni precedenti), non ha rilevato alcun provento in quanto la partecipat­a estera Gamma ha trattenuto tutto l’utile d’esercizio, anche in vista della imminente fusione. Ciononosta­nte, conclude la risposta 94, il mancato superament­o del test, a seguito della decisione di sospendere la distribuzi­one dell’utile della controllat­a, non impedisce, in consideraz­ione del particolar­e status di holding pura della società, di riportare le eccedenze di interessi in capo ad Alfa, la quale, a seguito della fusione, acquisisce la rilevante partecipaz­ione in Gamma non integrando­si la situazione che la norma antielusiv­a intende colpire.

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