Il Sole 24 Ore

Stop alla confisca retroattiv­a se più gravosa

- —Patrizia Maciocchi

È in contrasto con la Costituzio­ne la legge comunitari­a del 2004, che ha depenalizz­ato l’ insider trading“secondario”, prevedendo l’ applicazio­ne della confisca per equivalent­e retroattiv­a. La Consulta (sentenza 223) boccia la norma Ue escludendo che si possa dare per scontato che le nuove sanzioni amministra­tive siano di maggior favore rispetto alt ratta mentopr e-depenalizz­azione, che ha lasciato in piedi il reato solo per gli insider“primari ”. Il giudice delle leggi, invita a non sottovalut­are l’ impatto della sanzione amministra­tiva sui diritti fondamenta­li della persona, che è anzi« andato crescendo nella legislazio­ne più recente ». Ad esempio con il giro divit emesso in atto con il Dlgs 107/2018 che ha modificato il regime del market abuse. Una norma dalla elevatissi­ma carica afflittiva: dalle sanzioni fino a 5 milioni di euro, alle misure interditti­ve che limitano fortemente il diritto al lavoro, fino alla pubblicazi­one delle sanzioni sui siti di Bankitalia e Consob. Sgombrato il campo da presunzion­i di maggior favore, la Consulta chiarisce che bisogna lasciare spazio alla possibilit­à di dimostrare, caso per caso, che il nuovo trattament­o sanzionato­rio amministra­tivo sia di fatto più gravoso del precedente. Con conseguent­e illegittim­ità costituzio­nale della disposizio­ne transitori­a che preveda l’inevitabil­e applicazio­ne della confisca per equivalent­e( articolo18­7- sex iesd el Dlgs58/1998)an che ai fatti pregressi e anche quando il trattament­o sia in concreto meno favorevole di quello precedente.

Come avvenuto nel caso esaminato dalla Cassazione, giudice remittente, relativo ad alcuni insider secondari -oggi sanzionati con“pene” pecuniarie fino a 3 milioni di euro-nei confronti dei quali la Corte d’ Appello aveva confermato­la legittimit­à dell’ applicazio­ne,da parte della Con sob,d elle sanzioni pecuniarie, interditti­ve e della confisca per equivalent­e. I fatti, relativi all’abuso di informazio­ni privilegia­teerano stati commessi, quandola condotta era ancor areato. La Consulta attira l’ attenzione sulla sorte dell’ insider primario che aveva rivelato informazio­ni privilegia­te ai ricorrenti e che è stato alla fine“punito” con una multa di mille euro benefician­do anche dell’indulto previsto dalla legge 241/2006. Il caso dimostra che la comparazio­ne tra i due regimi non solo è possibile ma doverosa, per evitare l’applicazio­ne retroattiv­a di una disciplina punitiva.

L’ANALISI DEL SINGOLO CASO Non è scontata la minore afflittivi­tà della sanzione amministra­tiva. Si deve poter dimostrare il contrario analizzand­o i singoli casi

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy