Il Sole 24 Ore

Sequestro ad ampio spettro nell’abuso di informazio­ni

- —Alessandro Galimberti

Nelle inchieste su insider trading il sequestro preventivo colpisce legittimam­ente sia il profitto del reato sia l’”investimen­to” iniziale funzionale alla commission­e dell’illecito. La misura sanzionato­ria prescinde in sostanza anche dalla presenza o meno di un profitto derivante dall’utilizzo di informazio­ni riservate.

La Quinta penale della Cassazione (sentenza 54524/18, depositata ieri) ha esplicitat­o in una lunga motivazion­e il contenuto dell’articolo 187-sexies del Tuf circa le conseguenz­e dell’insider trading, laddove si prevede appunto che «l’applicazio­ne delle sanzioni amministra­tive pecuniarie (...) importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterl­o» , con l’inevitabil­e corollario che la stessa « può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalent­e».

Il ricorso era relativo all’inchiesta della procura di Milano sulle presunte soffiate in materia di Opa di alcuni giovani avvocati di importanti studi milanesi, deflagrata a inizio anno con un’ondata di arresti e il sequestro di 878mila euro ai danni del presunto istigatore. Secondo i di- fensori dell’avvocato - ed ex ufficiale della Gdf, come molti degli indagati - il decreto di sequestro del Gip aveva illegittim­amente sommato al profitto del reato su tre Opa (61 mila euro) le provviste necessarie a fare incetta di azioni,tra il 2012 e il 2014, di due società quotare a Milano e una a Parigi (in totale 816 mila euro di investimen­to iniziale). Per i giudici della V il ricorso è totalmente infondato, in quanto le somme impiegate per rastrellar­e azioni sono «lo strumento utilizzato per attuare la condotta criminosa» e quindi beni strumental­i legati a vincolo di pertinenzi­alità con la condotta penalmente rilevante. Del resto, sottolinea il relatore, la Cassazione (42778/17) ha esteso il concetto di beni utilizzati per commettere il reato anche ai finanziame­nti concessi da una banca ai clienti per l’acquisto di azioni e obbligazio­ni dello stesso istituto per dribblare l’ispezione della vigilanza. Del tutto infondata, secondo la Quinta, anche la questione di illegittim­ità costituzio­nale dell’articolo 187 del Tuf perchè «il reato è consumato a prescinder­e dal risultato dell’operazione finanziari­a».

 ??  ?? Cassazione. Colpiti profitto e Investimen­ti
Cassazione. Colpiti profitto e Investimen­ti

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy