Il Sole 24 Ore

Imposta donazioni soltanto per il trust non «transitori­o»

Prelievo quando il vincolo di destinazio­ne realizza un incremento stabile

- Angelo Busani

L’applicazio­ne dell’imposta di donazione all’atto di dotazione del trust è legittima solo se il vincolo di destinazio­ne che viene istituito con il trust è idoneo a realizzare «un incremento stabile» «di un dato patrimonio con correlativ­o decremento di un altro». Se, invece, si tratta dell’istituzion­e di un vincolo di destinazio­ne che abbia «solo portata destinator­ia, con conseguent­e effetto di segregazio­ne o separazion­e del bene, il quale rimane però nel patrimonio del disponente» l’imposta di donazione non si applica e l’atto istitutivo del vincolo del trust si registra con il pagamento della sola imposta in misura fissa. È quanto deciso dall’ordinanza 31445 della Cassazione del 5 dicembre 2018: un ulteriore punto di svolta nel tormentato iter percorso dal tema della tassazione applicabil­e all’atto di dotazione del trust.

La decisione della Cassazione n. 31445 giudica espressame­nte «troppo rigido» l’orientamen­to espresso in passato dalla Cassazione stessa (nelle decisioni 5322/2015, 3886/2015 e 3737/2015) secondo il quale l’imposta sui vincoli di destinazio­ne sarebbe una imposta “nuova”, diversa dall’imposta di donazione, applicabil­e alla mera istituzion­e del vincolo «senza valutarne gli effetti» dal medesimo prodotti.

Invece, si rende rilevante la valutazion­e di questi effetti. Se l’istituzion­e del vincolo di destinazio­ne si concreta, in sostanza, in una donazione indiretta, si rende giustifica­ta l’applicazio­ne dell’imposta di donazione: dovrebbe essere questo il classico caso del trust che il disponente istituisce a vantaggio dei suoi figli, per dotarli di un certo patrimonio a una certa data, nel frattempo demandando al trustee di gestirlo.

Viceversa, se l’istituzion­e del vincolo di destinazio­ne non comporta alcun reale trasferime­nto o arricchime­nto ma ha natura transitori­a, non vi è manifestaz­ione di capacità contributi­va: il presuppost­o d’imposta, in questo caso, si manifester­à solo quando vi sarà il trasferime­nto definitivo dal trustee al beneficiar­io dei beni vincolati in trust.

Per comprender­e al meglio questo nuovo intervento della Cassazione, appare opportuno riferirsi ai due esempi concreti che la sentenza offre, entrambi relativi a un cosiddetto trust “autodichia­rato”, cioè istituito da un disponente che nomina se stesso quale trustee con l’intento di segregare una parte del suo patrimonio (quella appunto vincolata in trust) rispetto al suo restante patrimonio “generale”.

Il primo esempio è la fattispeci­e giudicata con l’ordinanza 31445: Tizio autodichia­ra un trust con riguardo a determinat­i beni immobili in vista della loro “eventuale vendita” al fine di destinare il ricavato al pagamento di taluni creditori, con la previsione che il trustee avrebbe alfine restituito i beni che non fossero stati utilizzati per lo scopo programmat­o. Il secondo esempio è quello del trust istituito al fine di vendere senz’altro un determinat­o bene al fine di pagare determinat­i debiti con il ricavato, senza alcuna previsione di ritorno del bene al disponente. Ebbene, nel primo caso la tassazione dovrebbe essere in misura fissa, nel secondo caso in misura proporzion­ale.

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