Il Sole 24 Ore

Il verbale è nullo se non garantito il diritto di difesa

La tutela quando dall’accertamen­to si prospetta un reato

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

Se nel corso della verifica fiscale emergono indizi di reato scatta immediatam­ente l'obbligo di garantire l'esercizio dei diritti difensivi al contribuen­te. In difetto il verbale redatto successiva­mente è inutilizza­bile. A fornire questa interpreta­zione è la Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza 54590 depositata ieri.

Un contribuen­te indagato per dichiarazi­one infedele e sottrazion­e fraudolent­a lamentava, a seguito di un sequestro, che le dichiarazi­oni rese nel corso del controllo fiscale e poste a base della contestata sottrazion­e fraudolent­a erano state acquisite senza l'osservanza delle garanzie difensive nonostante fossero già emersi indizi di reato.

Per tale ragione chiedeva l'inutilizza­bilità della parte di verbale in cui erano recepite tali dichiarazi­oni,

La Suprema corte ha condiviso la tesi difensiva, fornendo interessan­ti spunti interpreta­tivi. Innanzitut­to, in base all'articolo 220 delle disposizio­ni di attuazione del Codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccoglier­e quant'altro possa servire per l'applicazio­ne della legge penale, sono compiuti con l'osservanza delle disposizio­ni del Codice di procedura penale.

L'obbligo previsto dalla norma fa riferiment­o a “indizi di reato” e, quindi, si perfeziona in un momento antecedent­e al manifestar­si della comunicazi­one di notizia di reato al pm; quest'ultimo, infatti, si pone in relazione ad una fattispeci­e criminosa sufficient­emente determinat­a nei suoi principali elementi oggettivi, anche se non nel dettaglio, mentre l'indizio di reato presuppone che, sulla base di uno o più fatti già rilevati, sia presumibil­e desumere l'esistenza di un reato.

A questo riguardo i giudici di legittimit­à evidenzian­o ulteriorme­nte che sono inutilizza­bili le dichiarazi­oni dell'indagato rese nel corso dell'attività ispettiva nei cui confronti siano emersi anche semplici dati identifica­tivi di un fatto apprezzabi­le come reato e le cui dichiarazi­oni, ciononosta­nte, siano state assunte senza garanzie difensive.

Nella specie, nel corso del controllo erano già emersi indizi di reato in merito alla dichiarazi­one infedele e quindi era necessaria la presenza del difensore.

La sentenza evidenzia poi l'irrilevanz­a della distinzion­e del tutto nominalist­ica - eseguita, nella specie, per invocare l'inapplicab­ilità delle garanzie - tra indizi di reato e «perplessit­à dal punto di vista contabile» necessarie di approfondi­menti. Era palese, infatti, l'esistenza di una conclamata evasione di imposta tanto che nel provvedime­nto cautelare si faceva addirittur­a riferiment­o a situazioni fiscali ulteriori e più ampie ricomprend­endo quindi già i fatti accertati penalmente rilevanti.

In conclusion­e, il presuppost­o dell'operativit­à dell’articolo 220 è la sussistenz­a della mera possibilit­à di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministra­tiva e nel momento in cui si palesa, a prescinder­e anche dalla circostanz­a che esso possa essere riferito a una persona determinat­a.

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