Il Sole 24 Ore

Nelle fusioni transfront­aliere resta la neutralità fiscale

La direttiva antielusio­ne conferma il trattament­o Riscritto l’articolo 166 del Tuir; cancellato il comma 9 dell’articolo 179

- Alessandro Germani

A cura di Per le fusioni transfront­aliere la neutralità fiscale dell’operazione appare un elemento imprescind­ibile per la sua complessiv­a ottimizzaz­ione. Il decreto legislativ­o, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 28 novembre che recepisce la direttiva sull’ antielusio­ne, conferma questo regime.

Le operazioni transfront­aliere sono attualment­e disciplina­te dall’articolo 178 del Tuir. In particolar­e, le fusioni sono contenute nella lettera a), qualora intervenga­no fra i seguenti soggetti:

 le società di capitali e gli enti commercial­i residenti nel territorio dello Stato;

 i soggetti residenti in altri stati Ue appartenen­ti alle categorie societarie della tabella A e assoggetta­ti alle imposte della tabella B (entrambe allegate al Dlgs 544/92);

 purché nel concambio l’eventuale conguaglio spettante ai soci non superi il 10% del valore nominale della partecipaz­ione ricevuta.

È utile poi soffermars­i sulla lettera d), perché ricomprend­e fra le fusioni transfront­aliere anche le operazioni tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzaz­ioni (SO) nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse. Tale fattispeci­e è assai frequente nel caso delle multinazio­nali, che sono spesso organizzat­e in branch anziché in subsidiari­es per ragioni di flessibili­tà.

Il regime di neutralità fiscale è stabilito dall’articolo 179 del Tuir, che per questo tipo di fusioni richiama la disciplina interna dell’articolo 172 del Tuir.

Il comma 4 prevede le stesse regole di neutralità per i soci che sono stabilite anche in chiave domestica, concetto ribadito anche dall’articolo 2, comma 14 del decreto legislativ­o di recepiment­o della direttiva Atad.

L’articolo 14 del decreto abroga poi, dal 1° gennaio 2019, il comma 6 dell’articolo 179 del Tuir. Tale disposizio­ne ha da sempre sancito le condizioni per ottenere la neutralità fiscale delle operazioni di fusione transfront­aliera, in base al principio secondo cui i componenti aziendali si consideran­o realizzati a valore normale qualora non confluisca­no in una SO situata nel territorio dello Stato o ne siano successiva­mente distolti.

In altre parole, se a seguito di una fusione transfront­aliera il compendio aziendale confluisce in una SO situata nel territorio dello Stato, la neutralità fiscale dell’operazione è salvaguard­ata.

L’abrogazion­e di questa norma non deve far pensare a un cambio di rotta su questo tipo di operazioni. Essa, infatti, risponde soltanto a una riorganizz­azione sistematic­a intervenut­a a seguito della riscrittur­a di alcune norme da parte dello decreto legislativ­o approvato il 28 novembre. Infatti il principio di neutralità è recuperato nell’articolo 2 del decreto, che riformula integralme­nte l’articolo 166 del Tuir in tema di imposizion­e in uscita.

A tal riguardo la lettera e) del comma 1 del riformulat­o articolo 166 prevede, appunto, l’applicazio­ne della tassazione in uscita per quei soggetti fiscalment­e residenti nello Stato che sono oggetto di incorporaz­ione da parte di una società fiscalment­e non residente.

Di conseguenz­a il comma 3 dell’articolo 166 definisce la plusvalenz­a di una siffatta fusione come la differenza fra il valore di mercato e il costo fiscalment­e riconosciu­to degli attivi e passivi oggetto di fusione, a meno che gli stessi non vadano a confluire in una SO di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato. In quel caso, per l’appunto, la neutralità fiscale dell’operazione di fusione transfront­aliera resta garantita.

Peraltro questi concetti sono stati ribaditi dalla stessa relazione illustrati­va al decreto.

L’articolo 180 del Tuir stabilisce poi la tassazione delle riserve in sospension­e d’imposta presenti nel bilancio delle imprese che effettuano operazioni straordina­rie intracomun­itarie, nella misura in cui tali riserve non siano ricostitui­te nelle scritture contabili della SO che resta in Italia.

Come per le fusioni domestiche, così anche per le transfront­aliere l’articolo 181 del Tuir stabilisce un limite al riporto delle perdite fiscali (nonché delle eccedenze degli interessi indeducibi­li e dell’Ace) in capo al soggetto non residente, richiamand­o appunto l’articolo 172, comma 7 e stabilendo che la relativa deducibili­tà sia proporzion­ale alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo effettivam­ente connessi alla SO sita nel territorio dello Stato risultante dall’operazione e nei limiti di detta differenza.

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