Il Sole 24 Ore

COSÌ LA PACE FISCALE PUÒ PARTIRE IN AULA

- di Massimo Romeo

«La volontà di avvalersi della definizion­e agevolata liti pendenti, che produce l’effetto della sospension­e ex lege del processo, si considera ritualment­e proposta se prodotta in giudizio una dichiarazi­one personale del contribuen­te stesso ovvero il deposito di procura speciale del difensore a tal fine espressame­nte autorizzat­o». Questo uno dei principi che si ricava dalla sentenza della Ctr Milano n. 5326/2018 del 5 dicembre.

L’articolo 6 del Dl 119/2018 consente ai contribuen­ti di definire in maniera agevolata le controvers­ie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e aventi a oggetto atti impositivi in cui è parte l’agenzia delle Entrate (si veda il Sole 24 Ore del 27 novembre).

In particolar­e, per quanto concerne l’aspetto della legittimaz­ione attiva, il comma 1 stabilisce che «possono essere definite le controvers­ie pendenti a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introdutti­vo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimaz­ione», nonché al comma 10 che «le controvers­ie definibili non sono sospese, salvo che il contribuen­te faccia esposita richiesta al giudice, dichiarand­o di volersene avvalere (...) in tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019».

Nel caso affrontato dalla Ctr, il difensore dell’appellata contribuen­te dichiarava oralmente che la propria assistita avesse espresso l’intenzione di attivare la procedura di definizion­e agevolata della lite pendente, senza però produrre alcuna dichiarazi­one scritta né esibito una procura speciale. Sul punto i giudici regionali ribadiscon­o che le controvers­ie possono essere definite in modo agevolato dal soggetto che ha proposto il giudizio (la parte in proprio) o da chi vi è subentrato o da chi ha la legittimaz­ione (rappresent­ante o difensore munito di procura speciale); ciò in quanto, chiosa il collegio, si tratta di «disporre in pieno dell’oggetto della domanda mediante pagamento di quanto stabilito per legge e dunque di disporre del titolo dedotto in giudizio». Per tale motivo decidevano di non prendere in esame tale istanza, meramente annunciata, qualifican­dola come irrituale per difetto di forma e di sostanza.

Sulla procura ad litem giova ricordare la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione (4909/2016) laddove ha affermato che la procura conferita «con ogni facoltà» attribuisc­e al difensore il pieno potere di esperire tutte le azioni necessarie per il conseguime­nto del risultato a tutela della parte assistita, con un’accezione che si accosta, riguardo ai poteri conferiti, maggiormen­te alla disciplina codicistic­a della rappresent­anza e del mandato, avente un carattere più generale rispetto a quella processual­istica.

Vale la pena sottolinea­re infine che, con la sentenza n. 31720 depositata ieri, la Cassazione ha respinto l’istanza di rinvio a nuovo ruolo proposta dal difensore per consentire alla propria assistita di «valutare la possibilit­à» di accedere alla definizion­e agevolata ex articolo 6 del Dl 119/2018. Perché, scrive la Suprema corte, «nessuna richiesta è stata avanzata» dalla contribuen­te come invece prescrive il comma 10 della norma citata.

L’annuncio del legale non basta, occorre una procura speciale o una dichiarazi­one scritta del contribuen­te

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