COSÌ LA PACE FISCALE PUÒ PARTIRE IN AULA
«La volontà di avvalersi della definizione agevolata liti pendenti, che produce l’effetto della sospensione ex lege del processo, si considera ritualmente proposta se prodotta in giudizio una dichiarazione personale del contribuente stesso ovvero il deposito di procura speciale del difensore a tal fine espressamente autorizzato». Questo uno dei principi che si ricava dalla sentenza della Ctr Milano n. 5326/2018 del 5 dicembre.
L’articolo 6 del Dl 119/2018 consente ai contribuenti di definire in maniera agevolata le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e aventi a oggetto atti impositivi in cui è parte l’agenzia delle Entrate (si veda il Sole 24 Ore del 27 novembre).
In particolare, per quanto concerne l’aspetto della legittimazione attiva, il comma 1 stabilisce che «possono essere definite le controversie pendenti a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione», nonché al comma 10 che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia esposita richiesta al giudice, dichiarando di volersene avvalere (...) in tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019».
Nel caso affrontato dalla Ctr, il difensore dell’appellata contribuente dichiarava oralmente che la propria assistita avesse espresso l’intenzione di attivare la procedura di definizione agevolata della lite pendente, senza però produrre alcuna dichiarazione scritta né esibito una procura speciale. Sul punto i giudici regionali ribadiscono che le controversie possono essere definite in modo agevolato dal soggetto che ha proposto il giudizio (la parte in proprio) o da chi vi è subentrato o da chi ha la legittimazione (rappresentante o difensore munito di procura speciale); ciò in quanto, chiosa il collegio, si tratta di «disporre in pieno dell’oggetto della domanda mediante pagamento di quanto stabilito per legge e dunque di disporre del titolo dedotto in giudizio». Per tale motivo decidevano di non prendere in esame tale istanza, meramente annunciata, qualificandola come irrituale per difetto di forma e di sostanza.
Sulla procura ad litem giova ricordare la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione (4909/2016) laddove ha affermato che la procura conferita «con ogni facoltà» attribuisce al difensore il pieno potere di esperire tutte le azioni necessarie per il conseguimento del risultato a tutela della parte assistita, con un’accezione che si accosta, riguardo ai poteri conferiti, maggiormente alla disciplina codicistica della rappresentanza e del mandato, avente un carattere più generale rispetto a quella processualistica.
Vale la pena sottolineare infine che, con la sentenza n. 31720 depositata ieri, la Cassazione ha respinto l’istanza di rinvio a nuovo ruolo proposta dal difensore per consentire alla propria assistita di «valutare la possibilità» di accedere alla definizione agevolata ex articolo 6 del Dl 119/2018. Perché, scrive la Suprema corte, «nessuna richiesta è stata avanzata» dalla contribuente come invece prescrive il comma 10 della norma citata.
L’annuncio del legale non basta, occorre una procura speciale o una dichiarazione scritta del contribuente