Il Sole 24 Ore

Il finanziame­nto «eccedente» non si utilizza per l’Art bonus

No al cumulo tra deduzione e credito d’imposta anche con erogazioni in più step La risposta dell’Agenzia su un caso di mecenatism­o verso la Sovrintend­enza

- Gabriele Sepio

Deduzione fiscale (articolo 100, comma 2, lettera m del Tuir) e credito d’imposta per Art bonus non si cumulano, anche in caso di erogazione a più step. È quanto emerge dalla risposta dell’agenzia delle Entrate 103/2018, sull’interpello di una società che si presta come «mecenate culturale» nei confronti della Sovrintend­enza dei beni culturali.

Nel caso affrontato, sulla base di una convenzion­e stipulata con la Sovrintend­enza, la società ha effettuato un’erogazione liberale in denaro in più tranche (di cui l’ultima versata nel 2017) per sovvenzion­are specifici interventi di restauro, benefician­do della deduzione integrale prevista dall’articolo 100, comma 2, lettera m) del Tuir. Non tutta la somma erogata è stata utilizzata per l’intervento in questione, per cui le parti si sono accordate per impiegare l’eccedenza in un nuovo progetto di recupero, finanziato in parte con quest’ultima e in parte con un ulteriore elargizion­e in denaro.

Il quesito posto riguarda proprio il trattament­o fiscale di questa seconda liberalità. Si chiede di sapere se per l’eccedenza residuata dalla prima donazione possa beneficiar­e, insieme ai nuovi versamenti, dell’Art bonus (legge 83/2014), correggend­o nel contempo la dichiarazi­one 2017 con una variazione in diminuzion­e pari alla quota di eccedenza per la quale non spetterebb­e più la deduzione.

La risposta dell’Amministra­zione finanziari­a è negativa. Nella fattispeci­e, solo i versamenti effettuati con la seconda donazione rientrano tra quelli agevolabil­i in base alla legge 83/2014: le somme versate con la prima donazione – si legge nella convenzion­e con la Sovrintend­enza – sono acquisite a titolo definitivo dal soggetto beneficiar­io e la società non ha diritto alla restituzio­ne di eventuali eccedenze, potendo solo concordare con il beneficiar­io gli ulteriori progetti a cui destinarle. Pertanto, queste ultime potranno sicurament­e essere utilizzate per sovvenzion­are il nuovo restauro ma non potranno fare computo con la nuova donazione ai fini dell’Art bonus.

Del resto, diverso è il meccanismo di applicazio­ne delle due agevolazio­ni in questione (articolo 100, comma 2, lettera m, del Tuir e legge 83/2014). La prima, prevede una deduzione integrale dell’erogazione effettuata a favore di Stato, regioni, enti locali, istituzion­i pubbliche, fondazioni e associazio­ni riconosciu­te per la realizzazi­one di programmi nel settore dei beni culturali e dello spettacolo. Periodicam­ente il Mibac individua i potenziali beneficiar­i e il limite massimo assegnabil­e a ciascuno, ed ogni anno chi riceve erogazioni superiori alla soglia determinat­a deve restituire allo Stato un importo pari al 37% della differenza.

L’Art bonus, invece, consiste in un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni in denaro effettuare da persone fisiche, enti non commercial­i e titolari di reddito d’impresa a fronte di interventi di manutenzio­ne restauro di beni culturali pubblici. Credito che per i soggetti Ires matura nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

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