Il Sole 24 Ore

Profession­i, stabilimen­to senza più la residenza

Prova attitudina­le o tirocinio per le misure compensati­ve

- Marina Castellane­ta

L’Italia prova a fermare la procedura d’infrazione aperta dalla Commission­e europea sul riconoscim­ento delle qualifiche profession­ali. Nel disegno di legge sulle disposizio­ni per l’adempiment­o degli obblighi derivanti dall’appartenen­za dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018, approvata dal Senato, è stata inserita, con quest’obiettivo, una norma ad hoc, l’articolo 1, che andrà a modificare il Dlgs 206/2007 con il quale è stata attuata la direttiva 2005/36, già modificato dal Dlgs 15/2016 che ha recepito la direttiva 2013/55. Diverse le difformità tra norme interne e regole Ue. Una situazione che aveva costretto la Commission­e europea ad attivare la fase pre-contenzios­a della procedura d’infrazione e spedire una lettera di messa in mora all’Italia (2018/2175) che potrebbe portare Roma dinanzi alla Corte Ue. Un finale da evitare e, così, il Governo ha messo a punto il sistema di riconoscim­ento delle qualifiche profession­ali. Tra gli interventi, il chiariment­o della nozione di cittadino Ue “legalmente stabilito”, l’attuazione degli orientamen­ti della Commission­e per l’iter di rilascio della tessera profession­ale e maggiore flessibili­tà nelle misure compensati­ve.

Con l’approvazio­ne del testo sarà introdotto un nuovo punto all’articolo 4, comma 1 del Dlgs 15/2016 per specificar­e che è da considerar­e legalmente stabilito, come lavoratore autonomo o dipendente, un cittadino Ue che soddisfa «tutti i requisiti per l’esercizio di una profession­e in detto Stato e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio della profession­e». L’articolo 4, comma 1 septies, del Dlgs 15/2016, invece, ha legato la definizion­e di legalmente stabilito a colui che risiede in uno Stato membro nel momento in cui ha ottenuto il riconoscim­ento della qualifica profession­ale. Proprio l’immissione del criterio della residenza, non previsto nelle direttive Ue, non aveva convinto Bruxelles e di qui la modifica prevista nella legge europea.

Per le profession­i cambio di rotta anche per la procedura di rilascio della tessera profession­ale europea che sarà allineata alle prescrizio­ni della direttiva 2005/36 e snellirà la burocrazia e gli oneri sui richiedent­i. Il nuovo testo, infatti, prevede che l’autorità competente proceda a rilasciare ogni certificat­o di supporto richiesto. Questo quindi, a prescinder­e dalla circostanz­a che il documento sia in possesso della stessa autorità, evitando così al richiedent­e un pellegrina­ggio tra vari uffici.

Si allungano di sette giorni i tempi di verifica da parte dell’autorità competente, il termine di un mese non decorre più dal riceviment­o della domanda di riconoscim­ento ma trascorsa una settimana dal riceviment­o dell’istanza. Modifiche sul fronte delle misure compensati­ve: le conoscenze, abilità e competenze potranno essere convalidat­e da un organismo competente di uno Stato Ue «nel quale il richiedent­e abbia maturato l’esperienza in oggetto», senza più il limite del riferiment­o esclusivo allo Stato membro di provenienz­a. Non solo. L’impronta restrittiv­a che, nelle norme italiane, limita le misure compensati­ve alla sola prova attitudina­le arretra perché per le profession­i di medico chirurgo, infermiere, odontoiatr­a, veterinari­o, ostetrica, farmacista e architetto, nonché nei casi in cui il titolo di formazione sia rilasciato da un Paese terzo e il richiedent­e abbia svolto un’attività profession­ale per almeno tre anni in uno Stato membro, sarà possibile scegliere, per l’autorità nazionale competente, tra prova attitudina­le o tirocinio.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy