Professioni, stabilimento senza più la residenza
Prova attitudinale o tirocinio per le misure compensative
L’Italia prova a fermare la procedura d’infrazione aperta dalla Commissione europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Nel disegno di legge sulle disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018, approvata dal Senato, è stata inserita, con quest’obiettivo, una norma ad hoc, l’articolo 1, che andrà a modificare il Dlgs 206/2007 con il quale è stata attuata la direttiva 2005/36, già modificato dal Dlgs 15/2016 che ha recepito la direttiva 2013/55. Diverse le difformità tra norme interne e regole Ue. Una situazione che aveva costretto la Commissione europea ad attivare la fase pre-contenziosa della procedura d’infrazione e spedire una lettera di messa in mora all’Italia (2018/2175) che potrebbe portare Roma dinanzi alla Corte Ue. Un finale da evitare e, così, il Governo ha messo a punto il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali. Tra gli interventi, il chiarimento della nozione di cittadino Ue “legalmente stabilito”, l’attuazione degli orientamenti della Commissione per l’iter di rilascio della tessera professionale e maggiore flessibilità nelle misure compensative.
Con l’approvazione del testo sarà introdotto un nuovo punto all’articolo 4, comma 1 del Dlgs 15/2016 per specificare che è da considerare legalmente stabilito, come lavoratore autonomo o dipendente, un cittadino Ue che soddisfa «tutti i requisiti per l’esercizio di una professione in detto Stato e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio della professione». L’articolo 4, comma 1 septies, del Dlgs 15/2016, invece, ha legato la definizione di legalmente stabilito a colui che risiede in uno Stato membro nel momento in cui ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale. Proprio l’immissione del criterio della residenza, non previsto nelle direttive Ue, non aveva convinto Bruxelles e di qui la modifica prevista nella legge europea.
Per le professioni cambio di rotta anche per la procedura di rilascio della tessera professionale europea che sarà allineata alle prescrizioni della direttiva 2005/36 e snellirà la burocrazia e gli oneri sui richiedenti. Il nuovo testo, infatti, prevede che l’autorità competente proceda a rilasciare ogni certificato di supporto richiesto. Questo quindi, a prescindere dalla circostanza che il documento sia in possesso della stessa autorità, evitando così al richiedente un pellegrinaggio tra vari uffici.
Si allungano di sette giorni i tempi di verifica da parte dell’autorità competente, il termine di un mese non decorre più dal ricevimento della domanda di riconoscimento ma trascorsa una settimana dal ricevimento dell’istanza. Modifiche sul fronte delle misure compensative: le conoscenze, abilità e competenze potranno essere convalidate da un organismo competente di uno Stato Ue «nel quale il richiedente abbia maturato l’esperienza in oggetto», senza più il limite del riferimento esclusivo allo Stato membro di provenienza. Non solo. L’impronta restrittiva che, nelle norme italiane, limita le misure compensative alla sola prova attitudinale arretra perché per le professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, nonché nei casi in cui il titolo di formazione sia rilasciato da un Paese terzo e il richiedente abbia svolto un’attività professionale per almeno tre anni in uno Stato membro, sarà possibile scegliere, per l’autorità nazionale competente, tra prova attitudinale o tirocinio.