Il cartello sulla gru paga l’imposta
Un messaggio con valenza pubblicitaria. Contano dimensione e ubicazione
Paga l’imposta sulla pubblicità il cartello sulla gru che riporta a caratteri cubitali il nome della ditta costruttrice. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 31707 depositata ieri che ha rigettato il ricorso di una spa. In primo grado, la Commissione tributaria aveva annullato l’avviso di accertamento. In appello tuttavia la Ctr Toscana ha riconosciuto «la valenza pubblicitaria del “cartello” apposto sulla gru» in quanto «recante segni distintivi della impresa costruttrice». E ha aggiunto che è soggetto passivo d’imposta «colui che appone a qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome e l’attività di una impresa», essendo invece irrilevante l’assenza di una funzione «reclamistica e propagandistica». Nella valutazione contano «sia la dimensione del mezzo di comunicazione sia la sua ubicazione». E, nel caso specifico, la gru era collocata in «luogo visibile al pubblico».
La Suprema corte ha fatto proprie le conclusioni della Ctr: una «decisione conforme al dato normativo», poiché l’articolo 5 del Dlgs 507/1993, «intende assoggettare ad imposizione il messaggio pubblicitario attuato attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto travalica la mera finalità distintiva che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori».
Del resto, conclude la Corte, non può neppure richiamarsi la nozione «d’insegna di esercizio», che assolve la funzione di indicare il luogo di svolgimento dell’attività, dal momento che la sede della società, nel caso di specie, è in un’altra provincia.