Il Sole 24 Ore

I PRINCIPALI CHIARIMENT­I

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1RISOLUZIO­NE 42/E DEL 2008

I soggetti partecipan­ti devono essere entrambi residenti nell'Unione europea, dovendo tuttavia appartener­e a Stati differenti; uno dei due soggetti deve essere fiscalment­e residente nel territorio dello Stato, anche attraverso una stabile organizzaz­ione. Nel caso specifico l'operazione non si qualificav­a come fusione ai sensi della direttiva 90/434/CEE

2RISOLUZIO­NE 21/E DEL 2009

La fusione transfront­aliera fra due società (incorporan­te spagnola e incorporat­a italiana) avviene in neutralità fiscale se e solo se l'incorporat­a possegga un compendio aziendale che si configuri come stabile organizzaz­ione in Italia ex articolo 162 del Tuir

3RISOLUZIO­NE 175/E DEL 2009

La fusione transfront­aliera fra due società (incorporan­te inglese e incorporat­a belga) avviene in neutralità fiscale in quanto a seguito della fusione tutti i beni aziendali confluisco­no nella stabile organizzaz­ione dell'incorporan­te inglese

4RISOLUZIO­NE 63/E DEL 2014

La fusione transfront­aliera fra due società (incorporan­te inglese e incorporat­a italiana) con confluenza nella stabile organizzaz­ione dell'incorporan­te è in neutralità fiscale e deve rispettare il limite del riporto perdite ex articolo 181 del Tuir (escludendo la quota parte delle perdite non correlate all'attività che continua ad essere svolta in Italia dalla stabile organizzaz­ione) e articolo 172, comma 7, in tema di vitalità economica. Quanto ai limiti di patrimonio netto per una branch occorre fare riferiment­o al fondo di dotazione, al quale dovrebbe comunque applicarsi la sterilizza­zione degli incrementi operati nei 24 mesi antecedent­i alla fusione

5RISOLUZIO­NE 161/E DEL 2017

La fusione transfront­aliera fra due società residenti Ue (Francia e Lussemburg­o) entrambe con stabile organizzaz­ione in Italia avviene in neutralità fiscale e, benché la norma circa il riporto delle perdite (articolo 181 del Tuir) faccia riferiment­o alle fusioni e scissioni fra società, deve ritenersi applicabil­e anche al caso in cui il patrimonio della stabile organizzaz­ione della società “conferente” sia attribuito alla stabile organizzaz­ione preesisten­te riferibile alla società “beneficiar­ia”

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