I PRINCIPALI CHIARIMENTI
1RISOLUZIONE 42/E DEL 2008
I soggetti partecipanti devono essere entrambi residenti nell'Unione europea, dovendo tuttavia appartenere a Stati differenti; uno dei due soggetti deve essere fiscalmente residente nel territorio dello Stato, anche attraverso una stabile organizzazione. Nel caso specifico l'operazione non si qualificava come fusione ai sensi della direttiva 90/434/CEE
2RISOLUZIONE 21/E DEL 2009
La fusione transfrontaliera fra due società (incorporante spagnola e incorporata italiana) avviene in neutralità fiscale se e solo se l'incorporata possegga un compendio aziendale che si configuri come stabile organizzazione in Italia ex articolo 162 del Tuir
3RISOLUZIONE 175/E DEL 2009
La fusione transfrontaliera fra due società (incorporante inglese e incorporata belga) avviene in neutralità fiscale in quanto a seguito della fusione tutti i beni aziendali confluiscono nella stabile organizzazione dell'incorporante inglese
4RISOLUZIONE 63/E DEL 2014
La fusione transfrontaliera fra due società (incorporante inglese e incorporata italiana) con confluenza nella stabile organizzazione dell'incorporante è in neutralità fiscale e deve rispettare il limite del riporto perdite ex articolo 181 del Tuir (escludendo la quota parte delle perdite non correlate all'attività che continua ad essere svolta in Italia dalla stabile organizzazione) e articolo 172, comma 7, in tema di vitalità economica. Quanto ai limiti di patrimonio netto per una branch occorre fare riferimento al fondo di dotazione, al quale dovrebbe comunque applicarsi la sterilizzazione degli incrementi operati nei 24 mesi antecedenti alla fusione
5RISOLUZIONE 161/E DEL 2017
La fusione transfrontaliera fra due società residenti Ue (Francia e Lussemburgo) entrambe con stabile organizzazione in Italia avviene in neutralità fiscale e, benché la norma circa il riporto delle perdite (articolo 181 del Tuir) faccia riferimento alle fusioni e scissioni fra società, deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il patrimonio della stabile organizzazione della società “conferente” sia attribuito alla stabile organizzazione preesistente riferibile alla società “beneficiaria”