Il Sole 24 Ore

Sul tempo determinat­o il limite è di 36 mesi ma attenti alle causali

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Anche negli studi dopo il decreto dignità (convertito nella legge 96/2018) è necessaria un’attenta mappatura dei contratti a termine e di somministr­azione a tempo determinat­o.

Diventa quanto mai opportuno rileggere le disposizio­ni contenute nel contratto collettivo del comparto, per analizzarn­e la loro validità dopo il decreto 87. Vediamo allora quali sono gli aspetti da tenere in consideraz­ione, per rispettare le regole introdotte dalla scorsa estate ed evitare sanzioni. Innanzitut­to, per le assunzioni a termine – come avviene per la generalità dei datori di lavoro - si applicano le nuove regole in tema di indicazion­e della causale: in pratica, resta fuori dall’obbligo della motivazion­e soltanto il primo contratto a tempo determinat­o e solo se di durata non superiore a 12 mesi.

Le causali

Le “giustifica­zioni” del contratto vanno indicate invece:

 se il primo contratto a tempo determinat­o supera i 12 mesi;

 nei rinnovi di contratti a termine con lo stesso lavoratore;

 in caso di proroga di un primo contratto a termine in essere, se la proroga porti il rapporto ad una durata complessiv­a superiore ai 12 mesi.

Le causali ammesse sono:

 esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

 sostituzio­ne di altri lavoratori;

 esigenze connesse a incrementi temporanei, significat­ivi e non programmab­ili dell’attività ordinaria.

Invece, per quanto concerne il tetto temporale di utilizzo, il Ccnl degli studi fissa la durata massima del rapporto di lavoro concluso fra un datore di lavoro o utilizzato­re e un lavoratore per lo svolgiment­o di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinat­o che in quella del contratto di somministr­azione a tempo determinat­o, in 36 mesi, proroghe comprese. Questa disposizio­ne sopravvive alle novità del decreto dignità, come chiarito dalla circolare del Lavoro 17/2018. Ma il numero delle proroghe è passato da cinque a quattro.

I limiti quantitati­vi

Infine, non va dimenticat­o il rispetto dei limiti quantitati­vi di utilizzo del contratto a termine e della somministr­azione: circa il primo tetto, il Ccnl prevede quote diverse a seconda del numero di lavoratori a tempo indetermin­ato occupati dallo studio stesso. In particolar­e:

 le strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indetermin­ato possono assumere fino a 3 lavoratori a termine;

 quelle da 6 a 15 non possono eccedere il 50% del numero dei lavoratori a tempo indetermin­ato;

 quelle con più di 15 non possono superare il limite del 30 per cento.

Peraltro, i datori di lavoro che applicano il Ccnl degli studi possono superare queste limitazion­i nelle fasi di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi (elevabili a 24 mesi dalla contrattaz­ione territoria­le), per ragioni di carattere sostitutiv­o, con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Queste previsioni contrattua­li restano tuttora valide anche dopo l’entrata in vigore della legge 96. Se, però, lo studio si trovasse ad impiegare sia lavoratori a termine che lavoratori somministr­ati (o soltanto questi ultimi), allora dovrà contenere la sommatoria di entrambi i rapporti nel limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indetermin­ato in forza presso lo studio al 1° gennaio dell’anno di stipula dei contratti.

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