Nuovi dipendenti negli studi, il «reimpiego» riduce i costi
Dal lavoro intermittente all’apprendistato professionalizzante i principali inquadramenti possibili per gli ingressi - Sconto sullo stipendio per gli over 50
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Il contratto collettivo nazionale degli studi professionali in vigore offre diverse possibilità per inquadrare i lavoratori. Tra i modelli più interessanti perché consente di accedere a incentivi sul costo del lavoro, c’è innanzitutto il contratto di reimpiego.
Il reimpiego
Si tratta di una particolare declinazione del contratto a tempo indeterminato. La finalità è duplice:
individuare strumenti operativi che possano consentire ai lavoratori maggiormente “svantaggiati” di trovare una rapida ricollocazione nel mercato del lavoro, attraverso un inquadramento stabile;
consentire ai datori di lavoro che si fanno carico del loro reinserimento un risparmio sui costi salariali.
Infatti, con il contratto di reimpiego i lavoratori ricevono un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 18 mesi dall’assunzione, e di un livello inferiore per altri 12 mesi, rispetto a quello di inquadramento.
I soggetti destinatari sono elencati all’ articolo 54 del Ccnl: lavoratori over 50 o inoccupati o disoccupati di lunga durata (ovvero alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi).
Il datore di lavoro che voglia attivare il reimpiego dovrà farsi rilasciare dal lavoratore la documentazione certificante lo stato di disoccupazione. Trattandosi di un contratto a tempo indeterminato si applica la regolamentazione prevista dal cosiddetto contratto a tutele crescenti.
Gli altri contratti
Regole ad hoc negli studi anche per il contratto a termine (si veda l’altro articolo in pagina). Ad esempio, i datori che applicano questo Ccnl - rinnovato da ultimo nel 2015 - non devono osservare il cosiddetto stop&go: quindi, i rapporti di lavoro a tempo determinato possono essere rinnovati senza soluzione di continuità, non dovendo rispettare le canoniche tempistiche di legge circa gli intervalli minimi tra un contratto a termine e il successivo.
Il contratto collettivo nazionale facilita anche il conteggio dei limiti di contingentamento perché, a differenza della legge - che assume come base di computo i lavoratori con contratto indeterminato al 1° gennaio dell’anno di riferimento - qui si utilizza la base “mobile” del numero dei lavoratori a tempo indeterminato esistente al momento dell’assunzione.
L’articolo 52 del contratto collettivo nazionale disciplina in modo puntuale il diritto di precedenza dei lavoratori a termine prevedendo una graduatoria alla quale si devono attenere i datori di lavoro, rispetto alla platea dei lavoratori che intendono esercitare il diritto di precedenza.
Inoltre, il Ccnl individua le regole sul contratto di lavoro a chiamata: l’articolo 56 ne consente un utilizzo ampio e senza particolari restrizioni soggettive ovvero oggettive, purché serva a fronteggiare periodi caratterizzati da una particolare intensità lavorativa, elencando a solo titolo esemplificativo alcune ipotesi applicative. Infine, va menzionato l’apprendistato. In particolare per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia “venuto a scadere” nei 18 mesi precedenti, per le strutture sotto i 50 dipendenti e il 50%, per quelle sopra i 50 dipendenti.
CONTRATTO A TERMINE
Negli studi è ammesso con dei limiti. Chi occupa fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato può assumere 3 lavoratori a termine; da 6 a 15 dipendenti si può assumere massimo il 50% dei lavoratori a tempo indeterminato. Oltre i 15 dipendenti non si può eccedere il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato
CONTRATTO DI REIMPIEGO
Negli studi professionali è attivabile uno speciale regime di assunzione a tempo indeterminato per inserire over 50 o inoccupati e disoccupati di lunga durata, escluso chi rientra nel campo di applicazione dell’apprendistato
LAVORO A CHIAMATA
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
CAUSALE OLTRE I 12 MESI
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per periodi con una particolare intensità lavorativa. Ad esempio: dichiarazioni annuali nell’area economico-amministrativa e nelle altre attività professionali; archiviazione documenti per tutte le aree professionali; informatizzazione per tutte le aree professionali Per assumere con il contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20%, per le strutture sotto i 50 dipendenti, e il 50%, per quelle sopra i 50 dipendenti, dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti