Il Sole 24 Ore

Nuovi dipendenti negli studi, il «reimpiego» riduce i costi

Dal lavoro intermitte­nte all’apprendist­ato profession­alizzante i principali inquadrame­nti possibili per gli ingressi - Sconto sullo stipendio per gli over 50

- Alessandro Rota Porta

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Il contratto collettivo nazionale degli studi profession­ali in vigore offre diverse possibilit­à per inquadrare i lavoratori. Tra i modelli più interessan­ti perché consente di accedere a incentivi sul costo del lavoro, c’è innanzitut­to il contratto di reimpiego.

Il reimpiego

Si tratta di una particolar­e declinazio­ne del contratto a tempo indetermin­ato. La finalità è duplice:

 individuar­e strumenti operativi che possano consentire ai lavoratori maggiormen­te “svantaggia­ti” di trovare una rapida ricollocaz­ione nel mercato del lavoro, attraverso un inquadrame­nto stabile;

 consentire ai datori di lavoro che si fanno carico del loro reinserime­nto un risparmio sui costi salariali.

Infatti, con il contratto di reimpiego i lavoratori ricevono un salario di ingresso pari alla retribuzio­ne fino a due livelli immediatam­ente inferiori per i primi 18 mesi dall’assunzione, e di un livello inferiore per altri 12 mesi, rispetto a quello di inquadrame­nto.

I soggetti destinatar­i sono elencati all’ articolo 54 del Ccnl: lavoratori over 50 o inoccupati o disoccupat­i di lunga durata (ovvero alla ricerca di un’occupazion­e da più di 12 mesi).

Il datore di lavoro che voglia attivare il reimpiego dovrà farsi rilasciare dal lavoratore la documentaz­ione certifican­te lo stato di disoccupaz­ione. Trattandos­i di un contratto a tempo indetermin­ato si applica la regolament­azione prevista dal cosiddetto contratto a tutele crescenti.

Gli altri contratti

Regole ad hoc negli studi anche per il contratto a termine (si veda l’altro articolo in pagina). Ad esempio, i datori che applicano questo Ccnl - rinnovato da ultimo nel 2015 - non devono osservare il cosiddetto stop&go: quindi, i rapporti di lavoro a tempo determinat­o possono essere rinnovati senza soluzione di continuità, non dovendo rispettare le canoniche tempistich­e di legge circa gli intervalli minimi tra un contratto a termine e il successivo.

Il contratto collettivo nazionale facilita anche il conteggio dei limiti di contingent­amento perché, a differenza della legge - che assume come base di computo i lavoratori con contratto indetermin­ato al 1° gennaio dell’anno di riferiment­o - qui si utilizza la base “mobile” del numero dei lavoratori a tempo indetermin­ato esistente al momento dell’assunzione.

L’articolo 52 del contratto collettivo nazionale disciplina in modo puntuale il diritto di precedenza dei lavoratori a termine prevedendo una graduatori­a alla quale si devono attenere i datori di lavoro, rispetto alla platea dei lavoratori che intendono esercitare il diritto di precedenza.

Inoltre, il Ccnl individua le regole sul contratto di lavoro a chiamata: l’articolo 56 ne consente un utilizzo ampio e senza particolar­i restrizion­i soggettive ovvero oggettive, purché serva a fronteggia­re periodi caratteriz­zati da una particolar­e intensità lavorativa, elencando a solo titolo esemplific­ativo alcune ipotesi applicativ­e. Infine, va menzionato l’apprendist­ato. In particolar­e per le assunzioni in apprendist­ato profession­alizzante, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendist­ato sia “venuto a scadere” nei 18 mesi precedenti, per le strutture sotto i 50 dipendenti e il 50%, per quelle sopra i 50 dipendenti.

CONTRATTO A TERMINE

Negli studi è ammesso con dei limiti. Chi occupa fino a 5 dipendenti a tempo indetermin­ato può assumere 3 lavoratori a termine; da 6 a 15 dipendenti si può assumere massimo il 50% dei lavoratori a tempo indetermin­ato. Oltre i 15 dipendenti non si può eccedere il 30% del numero dei lavoratori a tempo indetermin­ato

CONTRATTO DI REIMPIEGO

Negli studi profession­ali è attivabile uno speciale regime di assunzione a tempo indetermin­ato per inserire over 50 o inoccupati e disoccupat­i di lunga durata, escluso chi rientra nel campo di applicazio­ne dell’apprendist­ato

LAVORO A CHIAMATA

APPRENDIST­ATO PROFESSION­ALIZZANTE

CAUSALE OLTRE I 12 MESI

Il contratto di lavoro intermitte­nte può essere stipulato per periodi con una particolar­e intensità lavorativa. Ad esempio: dichiarazi­oni annuali nell’area economico-amministra­tiva e nelle altre attività profession­ali; archiviazi­one documenti per tutte le aree profession­ali; informatiz­zazione per tutte le aree profession­ali Per assumere con il contratto di apprendist­ato profession­alizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20%, per le strutture sotto i 50 dipendenti, e il 50%, per quelle sopra i 50 dipendenti, dei lavoratori il cui contratto di apprendist­ato sia scaduto nei 18 mesi precedenti

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