Il Sole 24 Ore

Forfettari­o anche per chi supera i ricavi-limite fissati per il 2018

Il chiariment­o era arrivato dalle Entrate già nel 2016: controlli ma con nuovi tetti Attenzione ai rapporti con gli ex datori di lavoro e alle Srl non trasparent­i

- Paolo Meneghetti

L’allargamen­to delle “porte d’accesso” al regime forfettari­o a decorrere dal prossimo 1° gennaio è uno dei punti del Ddl di Bilancio che hanno suscitato più interesse. Il cambio dei presuppost­i nel passaggio tra il periodo d’imposta 2018 e quello del 2019 però, pone in diversi dubbi sulla corretta applicazio­ne del regime. Le incertezze, in particolar­e, riguardano:  chi nel 2018 ha superato i limiti della precedente normativa, ma non quelli della nuova normativa;

 chi nel 2018 rispetta i requisiti precedenti ma non quelli che saranno in vigore dal 2019.

Diciamo subito che l’unico requisito che qualifiche­rà i nuovi forfettari nel periodo d’imposta 2019 sarà il rispetto, nell’anno precedente, del limite di ricavi o compensi conseguiti fissato in 65mila euro. Vengono meno gli altri requisiti, quali la detenzione di beni strumental­i non superiori a 20mila euro ovvero l’aver corrispost­o compensi a personale dipendente o assimilato superiori a 5mila euro.

Sforamento dei vecchi limiti

Dato che l’unico requisito diviene il limite di ricavi o compensi è opportuno capire cosa accade se un contribuen­te ha superato nel 2018 il vecchio limite ma non quello nuovo, come avviene, ad esempio, per un commercian­te che abbia generato, nel 2018, 55mila euro di ricavi, quindi superiori al massimo consentito nel 2018, ma non superiori al nuovo limite di 65mila euro.

Tale soggetto nel 2019 avrebbe dovuto abbandonar­e il regime forfettari­o, ma sul punto occorre ricordare che la circolare 10/E/16 ha affermato che il controllo dei ricavi per il periodo successivo va eseguito già consideran­do i nuovi limiti. Quindi applicando questa tesi, nel caso sopra esemplific­ato, il contribuen­te resterà nel regime forfettari­o anche nel 2019; e questo vale per tutti i requisiti abrogati. Dal che se ne deduce che potrà applicare ancora il regime forfettari­o nel 2019 il contribuen­te che, ad esempio, detenga al 31 dicembre 2018 beni strumental­i superiori a 20mila euro, che hanno superato il tetto per effetto di acquisti eseguiti nel 2018.

Un altro requisito che viene meno è il tetto di 30mila euro quale reddito da lavoro dipendente, quindi chi ha superato questa soglia nel 2018 potrà restare nel regime forfettari­o anche nel 2019.

Uno degli emendament­i al Ddl di Bilancio punta a introdurre tuttavia un nuovo requisito: il divieto, per chi vuole entrare nel 2019 nel regime forfettari­o, di esercitare prevalente­mente l’attività nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti ad essi riconducib­ili anche indirettam­ente) con i quali sia in essere un rapporto di lavoro o lo sia stato nei due periodi d’imposta precedenti.

Applicazio­ne dei nuovi criteri

Ora verifichia­mo l’ipotesi contraria, cioè un soggetto forfettari­o che presenta un elemento inibente l’applicazio­ne del regime di favore in base alle nuove regole.

Pensiamo a un forfettari­o che partecipa in qualità di socio a una Srl non in regime di trasparenz­a. La situazione era lecita nel 2018, mentre diventa una causa di esclusione nel 2019. Significa che costui deve abbandonar­e il regime nel 2019? Il punto è delicato e merita una pronuncia ufficiale, va però ricordato che nella circolare 10/ E/16 l’Agenzia ha ammesso l’applicazio­ne del regime di favore per il soggetto che entro il termine del periodo d’imposta ceda la partecipaz­ione societaria che costituisc­e elemento ostativo. Una soluzione analoga potrebbe essere ragionevol­e per il caso sopra ricordato, e quindi, cedendo la partecipaz­ione nella Srl entro il periodo d’imposta 2019 potrebbe essere mantenuto il regime di favore nello stesso periodo d’imposta 2019.

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