Passaggio a ostacoli dal regime semplificato
Non è difficile prevedere un rilevante numero di casi in cui contribuenti che oggi sono in regime semplificato, magari anche per opzione, vogliano rientrare nel regime forfettario, soprattutto alla luce del fatto che questi ultimi sono esonerati dalla fatturazione elettronica.
Va segnalato subito che, con ogni probabilità, verrà meno il vincolo triennale di chi, essendo naturalmente forfettario, ha esercitato opzione per le gestione in semplificata per cassa.
Già tale vincolo triennale è stato messo in discussione dalla risoluzione 64/E/18, ma poi bisogna ricordare che a fronte di rilevanti modifiche normative vengono meno i vincoli generati da opzioni, e tale diritto a modificare le scelte eseguite è stato recentemente sancito dalla circolare 11/E/17 , in considerazione delle novità che dal 2017 hanno accompagnato la genesi del regime semplificato per cassa. Analoga soluzione dovrebbe potersi attuare oggi per rientrare nel regime forfettario.
A tale riguardo è utile riflettere sulle operazioni che sono sorte nel 2018, in regime semplificato, e che vengono perfezionate con il pagamento nel 2019 quando si è rientrati in regime forfettario. Pensiamo al caso, ad esempio, di un agente di commercio che nel 2018 era in regime semplificato per cassa che nel 2019 diventa forfettario in quanto non ha superato 65mila euro di provvigioni fiscalmente rilevanti nel 2018. La situazione più semplice è rappresentata dalle fatture di acquisto annotate ma non pagate nel 2018: il pagamento nel 2019 (anno in cui attuando il regime forfettario assumono rilevanza gli incassi e i pagamenti) diventa totalmente irrilevante per due motivi: il costo ha già avuto rilevanza fiscale nel 2018 con l’annotazione e poi nel regime forfettario nessun costo è deducibile.
Più articolata la situazione della fattura attiva, emessa per provvigioni maturate nel 2018 ma che verranno pagate nel 2019. La fattura emessa e annotata nel 2018 blocca il momento imponibile e fa partecipare il componente positivo alla formazione del reddito nel 2018, a prescindere dal fatto che il credito sia stato o meno incassato. Per contro l’incasso nel 2019 diventa irrilevante a seguito della già avvenuta tassazione nel 2018. Più complessa la gestione dell’Iva: l’emissione della fattura blocca il momento imponibile, quindi se la fattura è stata emessa durante il regime semplificato sarà stata addebitata l’Iva a titolo di rivalsa e l’importo sarà dovuto al prestatore anche se il pagamento avviene in un momento in cui il contribuente versa in regime forfettario.