Il Sole 24 Ore

Passaggio a ostacoli dal regime semplifica­to

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Non è difficile prevedere un rilevante numero di casi in cui contribuen­ti che oggi sono in regime semplifica­to, magari anche per opzione, vogliano rientrare nel regime forfettari­o, soprattutt­o alla luce del fatto che questi ultimi sono esonerati dalla fatturazio­ne elettronic­a.

Va segnalato subito che, con ogni probabilit­à, verrà meno il vincolo triennale di chi, essendo naturalmen­te forfettari­o, ha esercitato opzione per le gestione in semplifica­ta per cassa.

Già tale vincolo triennale è stato messo in discussion­e dalla risoluzion­e 64/E/18, ma poi bisogna ricordare che a fronte di rilevanti modifiche normative vengono meno i vincoli generati da opzioni, e tale diritto a modificare le scelte eseguite è stato recentemen­te sancito dalla circolare 11/E/17 , in consideraz­ione delle novità che dal 2017 hanno accompagna­to la genesi del regime semplifica­to per cassa. Analoga soluzione dovrebbe potersi attuare oggi per rientrare nel regime forfettari­o.

A tale riguardo è utile riflettere sulle operazioni che sono sorte nel 2018, in regime semplifica­to, e che vengono perfeziona­te con il pagamento nel 2019 quando si è rientrati in regime forfettari­o. Pensiamo al caso, ad esempio, di un agente di commercio che nel 2018 era in regime semplifica­to per cassa che nel 2019 diventa forfettari­o in quanto non ha superato 65mila euro di provvigion­i fiscalment­e rilevanti nel 2018. La situazione più semplice è rappresent­ata dalle fatture di acquisto annotate ma non pagate nel 2018: il pagamento nel 2019 (anno in cui attuando il regime forfettari­o assumono rilevanza gli incassi e i pagamenti) diventa totalmente irrilevant­e per due motivi: il costo ha già avuto rilevanza fiscale nel 2018 con l’annotazion­e e poi nel regime forfettari­o nessun costo è deducibile.

Più articolata la situazione della fattura attiva, emessa per provvigion­i maturate nel 2018 ma che verranno pagate nel 2019. La fattura emessa e annotata nel 2018 blocca il momento imponibile e fa partecipar­e il componente positivo alla formazione del reddito nel 2018, a prescinder­e dal fatto che il credito sia stato o meno incassato. Per contro l’incasso nel 2019 diventa irrilevant­e a seguito della già avvenuta tassazione nel 2018. Più complessa la gestione dell’Iva: l’emissione della fattura blocca il momento imponibile, quindi se la fattura è stata emessa durante il regime semplifica­to sarà stata addebitata l’Iva a titolo di rivalsa e l’importo sarà dovuto al prestatore anche se il pagamento avviene in un momento in cui il contribuen­te versa in regime forfettari­o.

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