Operazioni di dicembre in «differita»
Alternativa esterometro
Qualora si decidesse di inoltrare allo Sdi anche le fatture verso i clienti esteri - per evitare quanto meno l’adempimento del cosiddetto esterometro - le stesse saranno comunque sottoposte a controllo e suscettibili di ricevuta di scarto in caso di errori (per partita Iva intracomunitaria inesistente, ad esempio)?
Tralasciando il caso dell’invio al Sdi di una “copia” xml della fattura cartacea inviata al proprio cliente straniero (campo “Codice Destinatario” il codice «XXXXXXX»), è possibile far pervenire allo stesso una fattura xml tramite lo Sdi. Nel macroblocco Cessionario Committente, DatiAnagrafici, IdFiscaleIVA, IdPaese va inserito il codice del Paese assegnante l’identificativo fiscale al soggetto cessionario/committente e in IdCodice ci va il numero di identificazione fiscale del cessionario/committente (allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafi 2.1.4). Solo se l’Id Paese è uguale a IT, il sistema ne verifica la presenza in anagrafe tributaria.
LUCA DE STEFANI
No al doppio invio
Non è chiaro se lo Sdi invia la fattura sia al cessionario/committente (che in questo caso è l’emittente e anche il ricevente) sia (in copia) al recapito elettronico prescelto dal cedente/prestatore. Il Sole24Ore ipotizzava che ci fosse il doppio invio ma usando il condizionale. Vorrei capire come effettivamente si comporterà lo Sdi. L’agenzia delle Entrate nelle risposte fornite nel corso del forum del Sole24Ore del 12 novembre 2018 ha chiarito che il Sdi consegna la fattura all’indirizzo telematico riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/ prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore lo Sdi consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”. In questa seconda ipotesi il Sdi recapita automaticamente la fattura all’indirizzo registrato.
GIORGIO CONFENTE
Liquidazione blindata
Le fatture con data dicembre ricevute nel mese di gennaio, o nei mesi successivi, come devono essere trattate ai fini della detrazione Iva?
A decorrere dal 24 ottobre 2018 (entrata in vigore del Dl 119/2018) la detrazione dell’Iva sugli acquisti può essere esercitata nella liquidazione del periodo in cui l’operazione è stata effettuata se la fattura è pervenuta e registrata entro il 15 del mese successivo. Ad esempio, per la consegna di un bene avvenuta in novembre 2018, mentre la fattura è pervenuta all’acquirente nei primi giorni di dicembre, registrando il documento entro il giorno 15 dicembre, l’Iva può essere detratta nella liquidazione mensile di novembre. Tale novità, tuttavia, non si applica alle operazioni del mese di dicembre per le quali l’Iva può essere detratta solo nel periodo (mese o trimestre) in cui la fattura è ricevuta. Quindi, ad esempio, se una operazione è effettuata nel mese di dicembre e la fattura viene ricevuta il 5 gennaio, l’Iva è detraibile nella liquidazione del mese di gennaio.
A. CAPUTO E G. P.TOSONI
Domani il videoforum su Facebook dove sarà possibile dialogare con gli esperti e inviare quesiti