Il Sole 24 Ore

Vendere a terzi la lista clienti non è cedere il ramo d’azienda

Non si tratta di una cessione di beni organizzat­i tale da configurar­e un asset a sé «Passati» anche due addetti ma privi di qualsiasi potere di rappresent­anza

- Marco Nessi

La cessione di una lista clienti non può costituire, di per sé, una cessione di ramo d’azienda. Questo principio vale anche in caso di trasferime­nto di dipendenti che sono sprovvisti di poteri di rappresent­anza. Inoltre, in materia di transfer pricing, la penalty protection deve ritenersi applicabil­e anche nel caso in cui l’amministra­zione finanziari­a non dovesse condivider­e le valutazion­i fatte dal contribuen­te. Lo ha affermato la Commission­e tributaria regionale della Lombardia nella sentenza 2379/24/2018 (presidente Ceccherini, relatore Franconier­o).

Nel caso esaminato, l’agenzia delle Entrate recuperava a tassazione le quote di ammortamen­to relative a un’operazione di cessione di clientela effettuata da una consociata estera a favore della società accertata. Le quote venivano riqualific­ate come cessione di ramo d’azienda, con conseguent­e deducibili­tà del costo d’acquisto nei limiti di 1/18 del relativo ammontare, anziché 1/10 come previsto dall’articolo 103, comma 3, del Tuir.

In sede di contenzios­o, la Ctp competente annullava il rilievo in esame, nel presuppost­o che la cessione di una lista clienti e di due dipendenti non poteva configurar­e un insieme di beni organizzat­i tali configuran­te un'azienda. Oltre a ciò, veniva annullata anche la sanzione che era stata irrogata (in base all’articolo 1, commi 2 e 2-ter, del Dlgs 471/1997) per la presunta inidoneità della documentaz­ione tenuta dalla società a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferime­nto praticati nelle operazioni infragrupp­o.

Anche in sede d’appello la Ctr ha confermato il giudizio di primo grado. In particolar­e, il collegio giudicante ha ricordato che la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 2-ter, del Dlgs 471/1997 ha una funzione premiale nei confronti dei contribuen­ti che, attraverso la conservazi­one e comunicazi­one di un’idonea documentaz­ione, pongono l’agenzia delle Entrate nelle condizioni di poter ricostruir­e il valore delle operazioni infragrupp­o e, quindi, di determinar­e la corretta base imponibile delle operazioni che rientrano nella disciplina del transfer pricing (ex articolo 110, comma 7, Tuir).

Nel caso specifico, la condotta della società era risultata conforme agli obblighi in questione e, a ulteriore prova di ciò, la stessa Agenzia aveva potuto determinar­e il valore normale delle operazioni realizzate dalla società verificata sulla base della documentaz­ione aziendale e contabile che le era stata messa a disposizio­ne nel corso della verifica. Ciò doveva ritenersi sufficient­e per giustifica­re la disapplica­zione della sanzione, indipenden­temente dall’eventuale diversità del valore normale accertato rispetto a quello individuat­o dal contribuen­te (si veda anche la circolare 58/E/2010).

Anche nel merito la Ctr Lombardia ha ribadito l’impossibil­ità di configurar­e il trasferime­nto di un ramo aziendale nel caso specifico, evidenzian­do ancora una volta l’assenza di alcun potere di rappresent­anza della società attribuito ai due dipendenti trasferiti.

Ad ulteriore conferma del mancato trasferime­nto di un ramo d’azienda, veniva osservato che i due dipendenti erano stati licenziati dalla consociata estera per poi essere riassunti nella società accertata, in ciò determinan­do un trasferime­nto non contestual­e alla lista clienti.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy