Il Sole 24 Ore

Fideiussio­ne tardiva: interessi bloccati sul rimborso Iva

Il ritardo del contribuen­te nel produrre la garanzia non può pesare sull’ufficio

- Fabrizio Cancellier­e Gabriele Ferlito

L’eventuale ritardo del contribuen­te nella produzione della garanzia fideiussor­ia blocca la maturazion­e degli interessi ai fini del rimborso Iva. Infatti, nell’ambito della normativa che disciplina questi recuperi d’imposta, la richiesta di fideiussio­ne formulata dall’ufficio è assimilabi­le ad una richiesta documental­e. Lo ha affermato la Commission­e tributaria provincial­e di Milano con la sentenza 4029/7/2018 (presidente Mainini, relatore Chiametti).

Tutto nasce da una richiesta di rimborso Iva formulata da una società con la dichiarazi­one modello Iva anno 2010. Al fine di verificare la spettanza del diritto al rimborso, nell’ottobre 2011 l’agenzia delle Entrate chiede alla società di produrre la necessaria documentaz­ione e la richiesta viene ottemperat­a in tempi brevi. Ad aprile 2013 l’ufficio invita altresì la società a definire, o a garantire mediante polizza fideiussor­ia, un Pvc notificato medio tempore alla stessa impresa, relativo all’anno 2010 oggetto della richiesta di rimborso.

La società presta la garanzia solamente nel febbraio 2016. A luglio 2016 l’ufficio procede quindi all’erogazione del rimborso, ma il contribuen­te non concorda con la quantifica­zione degli interessi e formula una richiesta di rimborso cui fa seguito il contenzios­o.

In particolar­e, secondo il contribuen­te, ai fini del calcolo degli interessi l’ufficio avrebbe dovuto considerar­e anche il periodo intercorre­nte tra la richiesta di prestazion­e della fideiussio­ne e il rilascio della stessa.

La Ctp rigetta il ricorso e condanna il contribuen­te alle spese di lite. Secondo i giudici, uno dei presuppost­i previsti dalla legge per l’erogazione dei rimborsi è la verifica della eventuale presenza di carichi pendenti, in presenza dei quali l’ufficio sospende il rimborso invitando il contribuen­te a definire le pendenze oppure a prestare garanzia.

Peraltro, precisa la Ctp, l’obbligazio­ne per interessi ha natura accessoria rispetto a quella relativa alla restituzio­ne del capitale. Pertanto, se il rimborso del credito Iva è sospeso, allora è necessaria­mente sospesa anche la maturazion­e dei correlati interessi.

Tale interpreta­zione risultereb­be confermata da una lettura logico-sistematic­a dell’articolo 38bis del Dpr 633/1972 che, secondo alcune pronunce della Cassazione richiamate in sentenza (20510/2013 e 14930/2011), va interpreta­to nel senso che non si può addossare all’amministra­zione finanziari­a l’onere di corrispond­ere interessi su somme che non si possono liquidare per fatto addebitabi­le al richiedent­e.

La sospension­e degli interessi è prevista dalla legge per le ipotesi di mancata collaboraz­ione del contribuen­te e agisce come stimolo alla produzione della documentaz­ione (fatture, registri, garanzie e quant'altro) necessaria per la definizion­e della pratica. D’altro canto, gli interessi hanno natura di ristoro per il contribuen­te in caso di inadempien­za imputabile all’ufficio.

Nel caso di specie, invece, è stato il contribuen­te a ritardare nella consegna della fideiussio­ne, pertanto non sussistono ragioni per le quali debbano essere riconosciu­ti gli interessi relativi a tale periodo di ritardo.

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