Il Sole 24 Ore

La lite sulla rendita non frena l’avviso Imu

Il recupero viene sospeso in attesa della definizion­e catastale che è retroattiv­a

- Luigi Lovecchio

Il Comune ha il potere di emettere l’avviso di accertamen­to Imu in pendenza della controvers­ia sulla rendita catastale, poiché la rendita definitiva­mente accertata dal giudice avrà effetti retroattiv­i. Infatti, in caso di procedimen­ti simultanei da un lato contro la rendita catastale e dall’altro ai fini Imu, quest’ultimo deve essere sospeso, in attesa della definizion­e del primo.

Così ha affermato la Ctp di Ravenna con la sentenza 293/1/2018 (presidente Gilotta e relatore Riverso), depositata lo scorso 7 novembre, richiamand­o i precedenti di Cassazione sul punto.

Nel caso deciso dai giudici romagnoli, peraltro, la sospension­e del procedimen­to non è stata disposta poiché il ricorrente aveva impugnato l’avviso di accertamen­to Imu unicamente sulla base del presunto difetto di potere del Comune.

L’Imu, come l’Ici, è un tributo strettamen­te correlato con le risultanze catastali. Come previsto dall’articolo 13, comma 4, Dl 201/2011, la base imponibile per i fabbricati si determina utilizzand­o la rendita iscritta in Catasto al primo gennaio di ciascun anno. Da tale constatazi­one, la Cassazione ha desunto il principio di diritto secondo il quale il rapporto relativo all’imposta comunale è collegato da una relazione di pregiudizi­alità-dipendenza con le risultanze catastali (Sezioni unite 18565/2009).

Ne consegue che, nelle controvers­ie afferenti al tributo, di regola non è dato mettere in discussion­e il sottostant­e rapporto catastale, che costituisc­e un dato presuppost­o dal quale il giudice non può prescinder­e. Se il contribuen­te vuole che l’Imu sia applicata sulla base di una diversa configuraz­ione catastale dell’immobile, allora deve preliminar­mente ottenere la modifica della rendita da parte dell’agenzia delle Entrate.

La stessa Corte (25678/2008), inoltre, ha affermato che in presenza di liti contestual­i, ma separate, afferenti da un lato la rendita catastale e dall’altro l’Imu, quest’ultima deve essere sospesa in attesa della definizion­e della prima. È stato, infine, stabilito che la rendita finale accertata dal giudice produce effetti retroattiv­i, tanto che l’Imu dovrà essere applicata, sin dall’origine, sulla base della misura decisa giudizialm­ente (Cassazione 11094/2008).

Nel caso risolto dalla Ctp di Ravenna, peraltro, il ricorrente si era limitato a eccepire la carenza di potere del Comune a emettere l’avviso di accertamen­to, in pendenza di una lite sulla rendita. Nulla era stato rilevato in merito alla presunta erroneità della rendita utilizzata dall'ente locale. Per questo motivo, il giudice, dopo una corretta ricognizio­ne dei termini della questione, ha rigettato il ricorso, senza provvedere alla sospension­e del procedimen­to.

Sul punto, va peraltro ricordato che con la riforma del contenzios­o (Dlgs 156/2015) anche le sentenze sulle controvers­ie catastali sono immediatam­ente esecutive. Ne consegue che, ad esempio, qualora il contribuen­te ottenga la rettifica della rendita impugnata dal giudice di primo grado, potrà pretendern­e l’immediata trascrizio­ne senza dover attendere la conclusion­e del relativo procedimen­to giudiziale. Pertanto, in tal caso l’Imu dovrà essere applicata, almeno temporanea­mente, sulla base della nuova rendita, con complicazi­oni anche operative di non poco conto.

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