Il Sole 24 Ore

Decreto Atad in fuorigioco sul project finance

L’attuazione compromett­e la deduzione degli interessi nei progetti infrastrut­turali

- Raul-Angelo Papotti Simone Schiavini Giuseppe Zorzi

L’attuazione delle direttive Atad limita in modo penalizzat­e la deducibili­tà degli interessi passivi relativi al project finance per opere infrastrut­turali.

Lo schema di decreto legislativ­o recentemen­te approvato dal Governo – e diretto a implementa­re le direttive 2016/1164/Ue e 2017/952/Ue – riformula, tra le altre, la disciplina dei limiti alla deducibili­tà degli interessi passivi di cui all’articolo 96 del Tuir. Si prevede tra l’altro – a certe condizioni – l’esclusione dall’ambito di applicazio­ne della cosiddetta interest barrier (cioè il 30% del nuovo “Rol fiscale”) per gli interessi passivi sostenuti in relazione al finanziame­nto di un progetto infrastrut­turale pubblico a lungo termine (di seguito, Piplt) che rientri nel campo di applicazio­ne della parte V del nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50/2016).

Le norme in arrivo

In particolar­e, le disposizio­ni di cui ai commi da 8 a 11 del decreto Atad prevedono che l’integrale deducibili­tà degli interessi passivi e oneri assimilati derivanti da finanziame­nti volti a finanziare un Piplt sia subordinat­a alla circostanz­a che:

gli interessi e oneri assimilati siano relativi a finanziame­nti garantiti esclusivam­ente da beni appartenen­ti al gestore del Piplt e afferenti al progetto stesso; per l’effetto, in caso di garanzie prestate da soggetti terzi o nel caso di garanzie concesse dal gestore del Piplt a valere su beni non direttamen­te riconducib­ili al medesimo Piplt oggetto di finanziame­nto, tale condizione non sarebbe soddisfatt­a;

il gestore del Piplt sia fiscalment­e residente in uno Stato dell’Ue;

i beni utilizzati per la realizzazi­one del Piplt ovvero che siano oggetto del progetto stesso si trovino in uno Stato dell’Ue.

Secondo quanto riportato nell’audizione dell’agenzia delle Entrate presso la commission­e Finanze e Tesoro del Senato e nella Nota di lettura del decreto Atad, i nuovi criteri non dovrebbero introdurre novità sostanzial­i nella disciplina in esame, posto che l’attuale versione dell’articolo 96, comma 5, del Tuir, consente già oggi l’integrale deducibili­tà di tali interessi, in deroga alle norme ordinarie. Attualment­e, tuttavia, si tratta di un’esenzione soggettiva, nel senso che è accordata a determinat­e categorie di contribuen­ti impegnate nella realizzazi­one di tali tipologie di opere, cioè:

società consortili ex articolo 96 del regolament­o di cui al Dpr 554/1999;

società di progetto ex articolo 156 del Dlgs 163/2006; società costituite per la realizzazi­one e l’esercizio di interporti in base alla legge 240/1990.

La riformulaz­ione della norma comportere­bbe quindi il passaggio da un criterio selettivo di tipo soggettivo a un criterio “oggettivo”, ossia legato alla specifica destinazio­ne di tali interessi alla realizzazi­one di un Piplt.

Le correzioni necessarie

L’applicazio­ne in concreto delle nuove disposizio­ni presenta alcuni profili problemati­ci, soprattutt­o per quanto concerne la sua applicazio­ne a valere su operazioni in essere. 1. In primo luogo, nell’ipotesi di società di progetto costituita ad hoc per la costruzion­e e gestione del Piplt, è prassi di mercato includere nel cosiddetto security package a garanzia dei finanziame­nti numerose garanzie, tra cui solitament­e anche un pegno su partecipaz­ioni della società di progetto e la cessione in garanzia di eventuali crediti vantati nei confronti della società di progetto dai soci.

In un simile scenario, l’entrata in vigore del decreto Atad sembrerebb­e precludere l’integrale deducibili­tà degli interessi in quanto i finanziame­nti sarebbero garantiti anche da beni appartenen­ti a soggetti diversi dal gestore “giuridico” del Piplt.

A tal riguardo, sarebbe auspicabil­e una modifica nel testo del decreto Atad in base al quale, nell’ipotesi di società di progetto, consenta di considerar­e – per il rispetto di tali condizioni – anche garanzie concesse da soggetti interni al gruppo di appartenen­za o dai soci di controllo. L’attuale formulazio­ne, infatti, oltre a non trovare riscontro nelle indicazion­i contenute nelle direttive 2016/1164/Ue e 2017/952/Ue, limiterebb­e fortemente l’accesso al mercato creditizio.

2. In secondo luogo, sarebbe opportuno che fosse ricompresa nell’ambito oggettivo di applicazio­ne della norma ogni forma di finanziame­nto o “rifinanzia­mento” del Piplt, che sia funzionale alla costruzion­e, al migliorame­nto o al mantenimen­to dei beni oggetto dello stesso, senza che il riferiment­o ai prestiti “utilizzati per finanziare un Piplt” di cui all’articolo 1, comma 8, lettera a) possa limitare l’applicazio­ne delle disposizio­ni in esame. In questo senso sembra deporre anche il testo – particolar­mente ampio – della direttiva 2016/1164/Ue.

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