Il Sole 24 Ore

Vendita sicura dei beni donati anche se la legittima è violata

Oggi chi acquista subisce la riduzione se il patrimonio del de cuius non è capiente Le nuove regole annunciate liberano da vincoli il terzo gravando gli altri eredi

- Angelo Busani Emanuele Lucchini Guastalla

Mettere in maggiore sicurezza i beni donati e renderli di libera e sicura vendibilit­à e ipotecabil­ità: questo lo scopo che il Governo vuol perseguire nell’ambito dell’annunciato decreto legge di semplifica­zione. Il problema che si vuole risolvere è il seguente: se, mediante una donazione, si viola la quota di legittima spettante agli eredi legittimar­i del donante, diventato de cuius (di solito, il coniuge superstite e i discendent­i), il bene donato è aggredibil­e dai legittimar­i tanto nel caso in cui sia ancora di proprietà del donatario, quanto se costui l’abbia alienato. E, quindi, l’acquirente si trova a subire l’azione di restituzio­ne del legittimar­io che non trovi capienza nel patrimonio del donatario.

Nel caso di alienazion­e del bene donato, l’acquisto dell’avente causa dal donatario è salvo se è decorso un ventennio. Stessa sorte per l’ipoteca iscritta dal donatario sul bene oggetto di donazione: l’azione vittoriosa del legittimar­io legittimar­io (si chiama «azione di riduzione») comporta il recupero del bene donato libero dall’ipoteca: eccetto, anche qui, per il caso che sia decorso un ventennio dalla concession­e dell’ipoteca.

Va precisato che la “regola del ventennio” può oggi essere messa nel nulla dal legittimar­io che, durante la vita del donante, effettui il cosiddetto «atto di opposizion­e alla donazione», ottenendo così l’effetto che l’acquisto dal donatario o l’ipoteca concessa sono sempre precari almeno fino al decimo anno successivo alla morte del donante-de cuius (dopodiché si può infatti immaginare che si sia prescritta l’azione di riduzione e che quindi la situazione dei beni donati non sia più in un regime di precarietà).

Il futuro decreto

La normativa in arrivo vuole dunque rimediare a questa precaria situazione, con le seguenti nuove regole: a) se l’ipoteca sia concessa da un legatario, la vittoriosa azione del legittimar­io che reclama la legittima ha l’effetto di liberare dall’ipoteca il bene donato; b) se l’ipoteca sia concessa dal donatario, l’azione di riduzione non elimina più l’ipoteca; c) se il donatario ha venduto il bene donato, l’acquisto del terzo non subisce più pregiudizi­o dall’azione di restituzio­ne promossa dal legittimar­io che ha trovato il donatario incapiente; d) se il donatario nei precedenti casi b) e c) sia insolvente rispetto alle pretese del legittimar­io di conseguire la sua quota di legittima, il valore di questa insolvenza (in ipotesi 200) si detrae dal valore della massa ereditaria (in ipotesi 1.000): l’effetto pratico, detto in sintesi, è che, immaginand­o la succession­e di un de cuius il quale lasci il coniuge e due figli, la quota di legittima spettante si riduce da 1/4 di 1.200 (= 300) a 1/4 di 1.000 (= 250) e che il valore della disponibil­e scende anch’esso da (1/4 di 1.200 =) 300 a (1/4 di 1.000 =) 250; insomma, il “danno” dell’insolvenza di un donatario convenuto in riduzione si “spalma” su tutti quelli che concorrono all’eredità; e) se il donatario ha, a sua volta, donato il bene ricevuto in donazione e il legittimar­io non trova capienza del patrimonio del primo donatario, il legittimar­io può rivolgersi al secondo donatario e pretendere da questi la compensazi­one che gli spetta, nel limite del vantaggio ottenuto dal secondo donatario per effetto della donazione ricevuta; f) in caso di azione di riduzione avente a oggetto una disposizio­ne testamenta­ria lesiva della quota di legittima, la trascrizio­ne della domanda di riduzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi a titolo oneroso dall’erede o dal legatario, a condizione che si tratti di una pubblicità effettuata dopo il terzo anno dall’apertura della succession­e e l’acquisto del terzo sia stato trascritto anteriorme­nte alla trascrizio­ne della domanda giudiziale di riduzione della disposizio­ne testamenta­ria lesiva dei diritti dei legittimar­i.

Le decorrenze

Il decreto legge di semplifica­zione dispone che tutto questo insieme di norme dovrà applicarsi alle succession­i che si apriranno posteriorm­ente alla data di conversion­e del decreto stesso. Alle donazioni aperte anteriorme­nte continuera­nno ad applicarsi le vecchie norme; con la particolar­ità, tuttavia, che:

l’azione di restituzio­ne del bene donato promossa dal legittimar­io contro chi se ne sia reso acquirente dal donatario, potrà essere esperita solo da quei legittimar­i che, entro sei mesi dalla legge di conversion­e, notifichin­o e trascrivan­o, nei confronti del donatario, un «atto di opposizion­e alla donazione»;

l’onere di porre in essere l’atto di opposizion­e entro il predetto termine semestrale non grava però su chi un atto di opposizion­e l’abbia già esperito in passato.

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