Nel «diretto» la salvaguardia è implicita
L’obiettivo principale resta il miglior soddisfacimento della parte creditoria
Il concordato preventivo deve essere orientato al miglior soddisfacimento dei creditori: la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio rappresentano solo degli strumenti per il perseguimento dell’obiettivo finale dell’istituto. Anche i correlati istituti del concordato con continuità aziendale e del concordato liquidatorio (classificazione appartenuta fino ad oggi esclusivamente alla dottrina ma che la riforma rende normativa) sono quindi strumenti diretti ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.
Solo in via subordinata e residuale rispetto a tale funzione il nuovo legislatore ha deciso di utilizzare il concordato con continuità aziendale solo indiretta per perseguire funzioni di politica legislativa quali conservare e/o proteggere i posti di lavoro (si veda l’articolo a sinistra).
Il legislatore non ha mai sottaciuto peraltro di evidenziare come ove il debitore eserciti un’attività d’impresa, il superamento della crisi deve essere effettuato assicurando e favorendo il più possibile la continuità aziendale e quindi implicitamente anche l’occupazione.
Il criterio posto in campo e da utilizzare per individuare la tipologia di concordato e dal quale consegue anche il corpus di norma alla stessa ricollegabile - norme ovviamente incentivanti nel caso di continuità e più stringenti in caso di liquidazione del patrimonio – è quello della prevalenza delle risorse che derivano dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
In ogni caso è posto l’accento sul fatto che l’attività d’impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario nell’interesse prioritario dei creditori, oltre che dell’imprenditore e dei soci.
Prevalenza che appare differente a seconda della sottospecie di continuità diretta o indiretta.
Nel primo caso, in assenza di cessioni di beni non funzionali, come anche indicato dalla relazione illustrativa del Dlgs, la continuità è presunta sulla base della prosecuzione in capo al debitore dell’attività imprenditoriale e quindi viene anche implicitamente presunta la salvaguardia dei posti di lavoro in capo all’originario debitore.
Quando invece è prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore, la continuità è assicurata solo se il contratto o il titolo che trasferisce al terzo l’impresa garantisce il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per i successivi due anni.