Il Sole 24 Ore

Il nuovo concordato in continuità punta sulla tutela della forza lavoro

La difesa dell’occupazion­e è uno degli obiettivi fissati dal decreto sull’insolvenza Nell’«indiretto» necessaria la conservazi­one di almeno il 50% dei posti di lavoro

- Giuseppe Acciaro Marcella Caradonna Giannicola Rocca

Proteggere i posti di lavoro, se non addirittur­a crearne di nuovi, è uno degli obiettivi di fondo della nuova disciplina dell’istituto del concordato preventivo con continuità prevista dal Dlgs attuativo della riforma della crisi d’impresa (legge 155/2017).

Il futuro ordinament­o concorsual­e nella versione approvata dal Consiglio dei ministri dell’8 novembre scorso (attualment­e in fase di valutazion­e dalle commission­i parlamenta­ri) riserva al concordato preventivo anche una funzione sociale di salvaguard­ia dei posti di lavoro e dell’occupazion­e.

Il nuovo requisito

Nel descrivere il metodo da utilizzare per qualificar­e il concordato con continuità, dopo aver stabilito che la soddisfazi­one deve avvenire in misura prevalente dal ricavato della continuità aziendale, il decreto legislativ­o (articolo 84, comma 3) precisa che la prevalenza sussiste sempre quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso.

Anche nel concordato con continuità indiretta (che scatta quando l’attività viene ripresa da un soggetto diverso dal debitore), si ha prevalenza quando è previsto il mantenimen­to o la riassunzio­ne un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedent­i il deposito del ricorso, per i successivi due anni.

Con l’approvazio­ne del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, troveranno quindi definitivo recepiment­o nella tela normativa le tesi dottrinari­e e i tentativi della giurisprud­enza di vedere nel concordato, fin dall’entrata in vigore della riforma del 2005, anche una funzione sociale e di salvaguard­ia dell’occupazion­ale.

Nelle audizioni effettuate dalle commission­i di Camera e Senato che stanno esaminando il provvedime­nto, è emersa però la richiesta di alcune modifiche a questa parte del Dlgs. In particolar­e, secondo Confindust­ria il requisito occupazion­e non dovrebbe avere valore di presunzion­e assoluta, ma relativa. L’ultima parola sulla valutazion­e della continuità andrebbe infatti lasciata al giudice sulla base di una «valutazion­e complessiv­a».

Il soddisfaci­mento dei creditori

La funzione di salvaguard­ia del lavoro, non deve però, mettere in discussion­e, andare il conflitto o prevaricar­e la funzione fondamenta­le del concordato preventivo e cioè il miglior soddisfaci­mento dei creditori. Miglior soddisfaci­mento che ha sempre orientato l’interprete, il giudice e gli operatori e che il legislator­e della riforma ha espressame­nte riconferma­to quale funzione principale dell’istituto. L’articolo 84, rubricato «Finalità del concordato preventivo», definisce infatti graniticam­ente le finalità dell’istituto precisando come «con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfaci­mento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazio­ne del patrimonio».

Al riguardo con l’intento di confermare l’importanza che il legislator­e concorsual­e intende conferire alla funzione satisfatti­va del concordato, è utile richiamare la norma indicata nella prima versione del Dlgs circolata nel dicembre 2017, dove addirittur­a la parte preliminar­e dell’articolo 3, espressame­nte prevedeva che obiettivo delle procedure fosse pervenire al miglior soddisfaci­mento dei creditori salvaguard­ando i diritti del debitore, nonché, ove questi eserciti un’attività d’impresa, favorire il superament­o della crisi assicurand­o la continuità aziendale.

L’amministra­zione straordina­ria

In futuro il nuovo concordato preventivo - nel rispetto della massimizza­zione della soddisfazi­one riservata ai creditori - rappresent­erà quindi anche un utile strumento di tutela del sistema economico e dei livelli occupazion­ali.

Funzione quest’ultima fino ad oggi appannaggi­o esclusivo della procedura maggiore di amministra­zione straordina­ria a stampo tipicament­e amministra­tivo, nella quale anche le funzioni di impulso e di gestione sono espressame­nte riservate a un organo di nomina ministeria­le.

È chiaro quindi che la tutela occupazion­ale si configura ora come un interesse che il legislator­e concorsual­e vuol tutelare non solo con istituti e procedure devoluti alla gestione e vigilanza del potere esecutivo quali l’amministra­zione straordina­ria nelle varie forme attualment­e esistenti, ma anche attraverso istituti storicamen­te devoluti al potere giudiziari­o quali il concordato preventivo.

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