Il nuovo concordato in continuità punta sulla tutela della forza lavoro
La difesa dell’occupazione è uno degli obiettivi fissati dal decreto sull’insolvenza Nell’«indiretto» necessaria la conservazione di almeno il 50% dei posti di lavoro
Proteggere i posti di lavoro, se non addirittura crearne di nuovi, è uno degli obiettivi di fondo della nuova disciplina dell’istituto del concordato preventivo con continuità prevista dal Dlgs attuativo della riforma della crisi d’impresa (legge 155/2017).
Il futuro ordinamento concorsuale nella versione approvata dal Consiglio dei ministri dell’8 novembre scorso (attualmente in fase di valutazione dalle commissioni parlamentari) riserva al concordato preventivo anche una funzione sociale di salvaguardia dei posti di lavoro e dell’occupazione.
Il nuovo requisito
Nel descrivere il metodo da utilizzare per qualificare il concordato con continuità, dopo aver stabilito che la soddisfazione deve avvenire in misura prevalente dal ricavato della continuità aziendale, il decreto legislativo (articolo 84, comma 3) precisa che la prevalenza sussiste sempre quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso.
Anche nel concordato con continuità indiretta (che scatta quando l’attività viene ripresa da un soggetto diverso dal debitore), si ha prevalenza quando è previsto il mantenimento o la riassunzione un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per i successivi due anni.
Con l’approvazione del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, troveranno quindi definitivo recepimento nella tela normativa le tesi dottrinarie e i tentativi della giurisprudenza di vedere nel concordato, fin dall’entrata in vigore della riforma del 2005, anche una funzione sociale e di salvaguardia dell’occupazionale.
Nelle audizioni effettuate dalle commissioni di Camera e Senato che stanno esaminando il provvedimento, è emersa però la richiesta di alcune modifiche a questa parte del Dlgs. In particolare, secondo Confindustria il requisito occupazione non dovrebbe avere valore di presunzione assoluta, ma relativa. L’ultima parola sulla valutazione della continuità andrebbe infatti lasciata al giudice sulla base di una «valutazione complessiva».
Il soddisfacimento dei creditori
La funzione di salvaguardia del lavoro, non deve però, mettere in discussione, andare il conflitto o prevaricare la funzione fondamentale del concordato preventivo e cioè il miglior soddisfacimento dei creditori. Miglior soddisfacimento che ha sempre orientato l’interprete, il giudice e gli operatori e che il legislatore della riforma ha espressamente riconfermato quale funzione principale dell’istituto. L’articolo 84, rubricato «Finalità del concordato preventivo», definisce infatti graniticamente le finalità dell’istituto precisando come «con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio».
Al riguardo con l’intento di confermare l’importanza che il legislatore concorsuale intende conferire alla funzione satisfattiva del concordato, è utile richiamare la norma indicata nella prima versione del Dlgs circolata nel dicembre 2017, dove addirittura la parte preliminare dell’articolo 3, espressamente prevedeva che obiettivo delle procedure fosse pervenire al miglior soddisfacimento dei creditori salvaguardando i diritti del debitore, nonché, ove questi eserciti un’attività d’impresa, favorire il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale.
L’amministrazione straordinaria
In futuro il nuovo concordato preventivo - nel rispetto della massimizzazione della soddisfazione riservata ai creditori - rappresenterà quindi anche un utile strumento di tutela del sistema economico e dei livelli occupazionali.
Funzione quest’ultima fino ad oggi appannaggio esclusivo della procedura maggiore di amministrazione straordinaria a stampo tipicamente amministrativo, nella quale anche le funzioni di impulso e di gestione sono espressamente riservate a un organo di nomina ministeriale.
È chiaro quindi che la tutela occupazionale si configura ora come un interesse che il legislatore concorsuale vuol tutelare non solo con istituti e procedure devoluti alla gestione e vigilanza del potere esecutivo quali l’amministrazione straordinaria nelle varie forme attualmente esistenti, ma anche attraverso istituti storicamente devoluti al potere giudiziario quali il concordato preventivo.