Il Sole 24 Ore

Appalti e processi, trasparenz­a a maglie strette

I limiti alla consultabi­lità posti dalla giurisprud­enza amministra­tiva

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Chi chiede di accedere ad atti riservati per valutare se iniziare un procedimen­to davanti a un giudice incontra limiti non solo in ambito bancario. Affiorano spesso in giurisprud­enza orientamen­ti che riducono la possibilit­à di accesso sia ai fascicoli dei giudizi amministra­tivi che agli atti delle procedure di appalto. Nell’individuaz­ione dei limiti la prassi non è inoltre sempre univoca.

Con decreto del 21 giugno scorso il presidente del Consiglio di giustizia amministra­tiva per la Regione siciliana ha respinto un’istanza di accesso agli atti di un fascicolo relativo a un giudizio di cui il richiedent­e non era parte e rappresent­ava l’intenzione di proporre opposizion­e di terzo contro la sentenza di primo grado. Con altro decreto del 17 maggio la stessa autorità aveva negato l’accesso agli atti di un fascicolo processual­e anche a soggetti che volevano valutare se espletare o meno l’intervento in giudizio.

In entrambi i casi la decisione veniva motivata con il fatto che il diritto di accesso era previsto dalla legge 241/1990 per i documenti amministra­tivi e non per gli atti del processo; invece il rilascio di copia degli atti ai terzi interessat­i era contemplat­o da specifiche norme processual­i (articoli 744 del Codice di procedura civile e 7 delle disposizio­ni di attuazione) in riferiment­o solo ai provvedime­nti del giudice e non agli ulteriori documenti al fascicolo, il cui accesso resta riservato alle parti.

Tuttavia il presidente del Consiglio di Stato, con diversi recenti provvedime­nti (da ultimo quello del 7 giugno scorso) dinanzi alla dichiarata intenzione di intervenir­e in un giudizio già instaurato ma di cui non era parte, ha invece accolto la richiesta per l’accesso al fascicolo informatic­o. Una decisione basata sull’articolo 17, comma 3, del decreto del presidente del Consiglio del 16 febbraio 2016, che disciplina il fascicolo informatic­o e l’accesso ad esso e che in effetti contempla anche il caso dei soggetti che vogliano intervenir­e in giudizio.

In materia di appalti l’accesso agli atti delle procedure ad evidenza pubblica è previsto dalle nuove regole in materia di accesso civico in base alla quale il cittadino può accedere a qualsiasi documento della pubblica amministra­zione anche da parte dei cittadini che non hanno diretto interesse al procedimen­to (Dlgs 33/2013). Ma il Tar di Parma con una decisione del 18 luglio scorso ha ritenuto legittimo il diniego di accesso civico agli atti di una gara pubblica, opposto ad un operatore del settore escluso dalla procedura.

L’amministra­zione appaltante aveva motivato il diniego evidenzian­do che gli atti e le informazio­ni richieste rientravan­o tra gli atti delle procedure di affidament­o ed esecuzione dei contratti pubblici dell’articolo 53 del Dlgs 50/2016 (comma 1). E secondo il Tar il provvedime­nto è corretto perché l’articolo 53 prevede regole specifiche per l’accesso agli atti delle procedure di evidenza pubblica che prevalgono su quelle relative all’accesso civico generalizz­ato (Dlgs 33/2013). L’articolo 53 del Dlgs 50 prevede infatti che l’accesso a questi atti sia sottoposto ai limiti fissati dall’articolo 24, comma 1 della legge 241/1990. Limiti cui fa però riferiment­o anche il Dlgs 33/2016, quando indica i casi di esclusione dall’accesso generalizz­ato.

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