Il Sole 24 Ore

Gare sottosogli­a con prezzo più basso e mini-procedura fino a 2,5 milioni

Atteso oggi in Consiglio dei ministri il testo che avvia la riforma degli appalti Il bando può prevedere prima l’esame delle offerte e poi la verifica dei concorrent­i

- Alberto Barbiero

Le Pa potranno gestire con il criterio del prezzo più basso tutte le gare per opere sotto la soglia comunitari­a, utilizzare la procedura negoziata gli appalti di lavori fino a 2,5 milioni, e affidare i lavori di manutenzio­ne ordinaria e straordina­ria solo sulla base del progetto definitivo.

Le ultime bozze del decreto semplifica­zioni portano un’ampia serie di innovazion­i alle regole per le gare per aggiudicar­e appalti di lavori. In vista dell’entrata in vigore del decreto, quindi, occorre adeguare bandi e disciplina­ri.

Il primo elemento rilevante è nella nuova formulazio­ne della lettera a) dell’articolo 95, comma 4 del Codice appalti, che estende a tutta la fascia di valore inferiore alla soglia comunitari­a per i lavori (5,548 milioni) la possibilit­à di utilizzo del criterio del minor prezzo, quando i lavori sono affidati in base al progetto esecutivo o sono lavori di manutenzio­ne ordinaria. Conseguent­emente, l’utilizzo del criterio dell’offerta economicam­ente più vantaggios­a risulterà ora ricondotto solo agli appalti soprasogli­a o a quelli sottosogli­a solo se l’affidament­o riguarda progettazi­one ed esecuzione.

Per garantire uno sviluppo più agevole delle gare si modifica anche l’articolo 97, comma 2 che riduce a tre i metodi di rilevazion­e delle offerte anormalmen­te basse. Tra questi criteri la stazione appaltante deve sorteggiar­e quello da applicare.

Le modifiche all’articolo 36 del Dlgs 50/2016 ampliano a 2,5 milioni di euro, nell’area sottosogli­a, il valore intermedio entro cui le Pa e le partecipat­e possono utilizzare la mini-gara con confronto competitiv­o tra almeno 15 operatori regolata dall’articolo 36, comma 2, lettera c). Restando immutata la lettera d), occorrerà utilizzare le procedure aperte nella fascia fra 2,5 e 5,548 milioni. Il decreto interviene anche su questo versante, prevedendo una nuova disposizio­ne (il comma 5-bis) che consente alle stazioni appaltanti, prevedendo­lo nel bando, di procedere prima con l’esame delle offerte e poi con la verifica di idoneità dei concorrent­i: l’amministra­zione può far precedere la valutazion­e delle offerte all’ammissione alla gara. Per utilizzare questa soluzione la stazione appaltante deve garantire che la verifica sia trasparent­e, rendendo note nel bando le modalità di verifica (anche a campione) dei documenti sull’assenza dei motivi di esclusione. In caso di applicazio­ne dell’esclusione automatica delle offerte anomale, se l’esito della verifica di idoneità ha determinat­o l’esclusione di alcuni concorrent­i, l’amministra­zione dovrà ricalcolar­e la soglia di anomalia.

Il decreto introduce poi un nuovo comma (il 3-bis) nell’articolo 23, stabilendo che le amministra­zioni possono mettere in gara i lavori di manutenzio­ne ordinaria e straordina­ria (fatta eccezione per quelli che prevedono sostituzio­ni di parti struttural­i) sulla base di un progetto definitivo semplifica­to, costituito dalla relazione generale, dall’elenco prezzi, dal computo metrico estimativo e dal piano della sicurezza (con individuaz­ione dei costi della sicurezza da non assoggetta­re a ribasso).

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