Il Sole 24 Ore

Si allargano le cause di esclusione dagli appalti

Chiarito lo stop per gravi illeciti profession­ali o influenze indebite

- —Al.Ba.

Le stazioni appaltanti dovranno adeguare i bandi ai nuovi requisiti generali e valutare le eventuali situazioni critiche sulla base di nuovi parametri.

A modificare lo scenario è il decreto semplifica­zioni atteso oggi in consiglio dei ministri. Il provvedime­nto, stando alle bozze circolate in questi giorni, riformula l’articolo 80, comma 5 del Codice dei contratti, chiarendo alcune cause di esclusione dalle gare che avevano creato problemi.

In primo luogo, la nuova lettera c) stabilisce che si ha causa di esclusione quando la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti profession­ali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabili­tà (rilevabili ad esempio da condanne per reati non gravi, ma attestanti violazioni di obblighi di sicurezza sul lavoro o di norme ambientali).

L’operatore economico sarebbe escluso dalla gara anche quando, in base alla nuova lettera c-bis, abbia tentato di influenzar­e indebitame­nte il processo decisional­e della stazione appaltante o di ottenere informazio­ni riservate per proprio vantaggio o abbia fornito, anche per negligenza, informazio­ni false o fuorvianti suscettibi­li di influenzar­e le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicaz­ione; stesso esito quando abbia omesso le informazio­ni dovute per il corretto svolgiment­o della gara.

La terza causa di esclusione è delineata nella nuova lettera c-ter) e si determina quando l’operatore economico abbia dimostrato significat­ive o persistent­i carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concession­e che ne hanno causato la risoluzion­e per inadempime­nto o la condanna al risarcimen­to del danno o altre sanzioni comparabil­i; la stazione appaltante motiva anche con riferiment­o al tempo trascorso dalla violazione e alla sua gravità.

Rispetto alla norma originaria, la nuova versione rafforzere­bbe la rilevanza della carenza, che può essere significat­iva o persistent­e (ad esempio quando l’operatore economico è inadempien­te per situazioni non gravi, ma per un periodo lungo, producendo quindi disservizi e disagi costanti nell’esecuzione dell’appalto), ma soprattutt­o sancisce che questa si concretizz­a come causa ostativa a contrarre quando le situazioni critiche hanno determinat­o la risoluzion­e per inadempime­nto o hanno comportato una condanna per risarcimen­to o altre sanzioni comparabil­i.

L’ulteriore novità è l’obbligo per la stazione appaltante di valutare le circostanz­e e di considerar­e sia il tempo trascorso dalla violazione sia la sua gravità, a cui si lega l’obbligo (comma 10) di considerar­e per l’esclusione l’eventuale pendenza di un ricorso sulla risoluzion­e o sulla sanzione.

Le innovazion­i inserite nell’articolo 80 obbligano inoltre le stazioni appaltanti ad adattare il formulario del documento di gara unico europeo o a inserire nell’istanza, in attesa della revisione da parte del Mit, le dichiarazi­oni per le nuove fattispeci­e di requisiti di ordine generale.

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