Si allargano le cause di esclusione dagli appalti
Chiarito lo stop per gravi illeciti professionali o influenze indebite
Le stazioni appaltanti dovranno adeguare i bandi ai nuovi requisiti generali e valutare le eventuali situazioni critiche sulla base di nuovi parametri.
A modificare lo scenario è il decreto semplificazioni atteso oggi in consiglio dei ministri. Il provvedimento, stando alle bozze circolate in questi giorni, riformula l’articolo 80, comma 5 del Codice dei contratti, chiarendo alcune cause di esclusione dalle gare che avevano creato problemi.
In primo luogo, la nuova lettera c) stabilisce che si ha causa di esclusione quando la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (rilevabili ad esempio da condanne per reati non gravi, ma attestanti violazioni di obblighi di sicurezza sul lavoro o di norme ambientali).
L’operatore economico sarebbe escluso dalla gara anche quando, in base alla nuova lettera c-bis, abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate per proprio vantaggio o abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione; stesso esito quando abbia omesso le informazioni dovute per il corretto svolgimento della gara.
La terza causa di esclusione è delineata nella nuova lettera c-ter) e si determina quando l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla sua gravità.
Rispetto alla norma originaria, la nuova versione rafforzerebbe la rilevanza della carenza, che può essere significativa o persistente (ad esempio quando l’operatore economico è inadempiente per situazioni non gravi, ma per un periodo lungo, producendo quindi disservizi e disagi costanti nell’esecuzione dell’appalto), ma soprattutto sancisce che questa si concretizza come causa ostativa a contrarre quando le situazioni critiche hanno determinato la risoluzione per inadempimento o hanno comportato una condanna per risarcimento o altre sanzioni comparabili.
L’ulteriore novità è l’obbligo per la stazione appaltante di valutare le circostanze e di considerare sia il tempo trascorso dalla violazione sia la sua gravità, a cui si lega l’obbligo (comma 10) di considerare per l’esclusione l’eventuale pendenza di un ricorso sulla risoluzione o sulla sanzione.
Le innovazioni inserite nell’articolo 80 obbligano inoltre le stazioni appaltanti ad adattare il formulario del documento di gara unico europeo o a inserire nell’istanza, in attesa della revisione da parte del Mit, le dichiarazioni per le nuove fattispecie di requisiti di ordine generale.