Le indennità di occupazione riscosse non sono imponibili
Il 23 ottobre 2018 è stata convalidata la sentenza di sfratto per un’unità abitativa. La morosità attuale è relativa alle mensilità da luglio a ottobre e, per i mesi successivi, si tratterà di indennità di occupazione. Si presume che queste somme non verranno pagate nell’anno. Per l’acconto Irpef abbiamo tenuto conto solo delle mensilità incassate fino a giugno compreso: è corretto? E, qualora gli importi 2018 (mensilità non pagate e indennità di occupazione) dovessero essere pagati nel 2019, a seguito decreti ingiuntivi, come dovranno essere considerati ai fini fiscali?
C.N. - MILANO
La determinazione dell’acconto Irpef è stata correttamente determinata con il cosiddetto metodo previsionale, valorizzando soltanto i redditi da locazione conseguiti fino a giugno 2018 ed escludendo, quindi, quelli oggetto della convalida della sentenza di sfratto per morosità.
I canoni eventualmente riscossi nel periodo d’imposta successivo, e quindi nel 2019, inevitabilmente vanno dichiarati nel modello Redditi come redditi di locazione; mentre è da ritenersi esclusa l’imponibilità delle indennità di occupazione locali, trattandosi verosimil- mente di importi aventi natura risarcitoria per il mancato rilascio dell’immobile da parte dell’ex conduttore (circolare 43/E/2007).