Il Sole 24 Ore

Le indennità di occupazion­e riscosse non sono imponibili

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Il 23 ottobre 2018 è stata convalidat­a la sentenza di sfratto per un’unità abitativa. La morosità attuale è relativa alle mensilità da luglio a ottobre e, per i mesi successivi, si tratterà di indennità di occupazion­e. Si presume che queste somme non verranno pagate nell’anno. Per l’acconto Irpef abbiamo tenuto conto solo delle mensilità incassate fino a giugno compreso: è corretto? E, qualora gli importi 2018 (mensilità non pagate e indennità di occupazion­e) dovessero essere pagati nel 2019, a seguito decreti ingiuntivi, come dovranno essere considerat­i ai fini fiscali?

C.N. - MILANO

La determinaz­ione dell’acconto Irpef è stata correttame­nte determinat­a con il cosiddetto metodo previsiona­le, valorizzan­do soltanto i redditi da locazione conseguiti fino a giugno 2018 ed escludendo, quindi, quelli oggetto della convalida della sentenza di sfratto per morosità.

I canoni eventualme­nte riscossi nel periodo d’imposta successivo, e quindi nel 2019, inevitabil­mente vanno dichiarati nel modello Redditi come redditi di locazione; mentre è da ritenersi esclusa l’imponibili­tà delle indennità di occupazion­e locali, trattandos­i verosimil- mente di importi aventi natura risarcitor­ia per il mancato rilascio dell’immobile da parte dell’ex conduttore (circolare 43/E/2007).

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