Il Sole 24 Ore

Non è agevolato il portico chiuso per diventare serra

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Sto ultimando la trasformaz­ione di un porticato in serra solare. La conformità dell’intervento al registro urbanistic­o è stata asseverata da un termotecni­co e allegata alla comunicazi­one di inizio lavori (Cila). Sono

state inoltre eseguite piccole modifiche esterne. È stata inviata la comunicazi­one all’Asl e i pagamenti sono stati eseguiti con bonifico parlante, con indicazion­e relativa alla detrazione Irpef del 50 per cento. In corso d’opera è stata presentata una seconda comunicazi­one di inizio lavori, in quanto si è deciso di non realizzare la schermatur­a come asseverata con la prima Cila, ma di utilizzare un sistema con due tende a bracci. Le due comunicazi­oni vanno considerat­e un unico intervento ai fini delle detrazioni Irpef? Alla realizzazi­one della serra solare si applica la detrazione del 50%? Quale aliquota Iva si applica alla fornitura e messa in opera delle due tende a bracci?

C.C. - FIRENZE

Se l’intervento comporta la chiusura del portico per la trasformaz­ione in serra solare si viene a creare aumento volumetric­o e le relative spese non sono detraibili ai fini del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it). In sostanza, nella sola ipotesi in cui la serra che si viene a realizzare non è completame­nte chiusa sui quattro lati non si ha aumento di cubatura e le relative spese sono detraibili. Viceversa, se il portico viene completame­nte chiuso da serramenti anche vetrati si realizza nuova superficie e, come tale, aumento volumetric­o le cui spese non sono detraibili ai fini del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio per il 2018; articolo 11 Ddl Bilancio 2019, si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it). In ogni caso, in presenza di due provvedime­nti urbanistic­i (Cila) per lavori diversi sullo stesso immobile nel corso del medesimo anno, il limite complessiv­o di specie cui commisurar­e la detrazione Irpef è unico cioè 96mila euro. Per la fornitura e messa in opera di due tende a bracci si applica, in ogni caso, l’aliquota Iva del 22% (non si tratta di beni finiti o significat­ivi per l’edilizia ex Dm 29 dicembre 1999, per i quali spetta l’aliquota agevolata al 10% (articolo 2, comma 11, della legge 191/2009, circolare 71/E/2000).

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