Non è agevolato il portico chiuso per diventare serra
Sto ultimando la trasformazione di un porticato in serra solare. La conformità dell’intervento al registro urbanistico è stata asseverata da un termotecnico e allegata alla comunicazione di inizio lavori (Cila). Sono
state inoltre eseguite piccole modifiche esterne. È stata inviata la comunicazione all’Asl e i pagamenti sono stati eseguiti con bonifico parlante, con indicazione relativa alla detrazione Irpef del 50 per cento. In corso d’opera è stata presentata una seconda comunicazione di inizio lavori, in quanto si è deciso di non realizzare la schermatura come asseverata con la prima Cila, ma di utilizzare un sistema con due tende a bracci. Le due comunicazioni vanno considerate un unico intervento ai fini delle detrazioni Irpef? Alla realizzazione della serra solare si applica la detrazione del 50%? Quale aliquota Iva si applica alla fornitura e messa in opera delle due tende a bracci?
C.C. - FIRENZE
Se l’intervento comporta la chiusura del portico per la trasformazione in serra solare si viene a creare aumento volumetrico e le relative spese non sono detraibili ai fini del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). In sostanza, nella sola ipotesi in cui la serra che si viene a realizzare non è completamente chiusa sui quattro lati non si ha aumento di cubatura e le relative spese sono detraibili. Viceversa, se il portico viene completamente chiuso da serramenti anche vetrati si realizza nuova superficie e, come tale, aumento volumetrico le cui spese non sono detraibili ai fini del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio per il 2018; articolo 11 Ddl Bilancio 2019, si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). In ogni caso, in presenza di due provvedimenti urbanistici (Cila) per lavori diversi sullo stesso immobile nel corso del medesimo anno, il limite complessivo di specie cui commisurare la detrazione Irpef è unico cioè 96mila euro. Per la fornitura e messa in opera di due tende a bracci si applica, in ogni caso, l’aliquota Iva del 22% (non si tratta di beni finiti o significativi per l’edilizia ex Dm 29 dicembre 1999, per i quali spetta l’aliquota agevolata al 10% (articolo 2, comma 11, della legge 191/2009, circolare 71/E/2000).