Superammortamento per fari installati sui beni in affitto
Un’impresa commerciale (Srl) svolge l’attività in un immobile preso in affitto. Per iniziare l’attività, ha effettuato investimenti considerevoli, tra cui l’installazione di un nuovo impianto elettrico che prevede utilizzo di punti luce con tecnologia led. I faretti e le lampadine led sono state acquistate direttamente dall’impresa, e poi messe a disposizione dell’impresa edile, che ha provveduto a installarli nell’impianto elettrico che stava realizzando. Poiché sembra che tali spese siano da classificare come spese per migliorie di beni di terzi, e non propriamente come spese di impianto, si chiede se gli acquisti del materiale elettrico a led possono fruire del superammortamento previsto dalle recenti manovre, o del bonus per risparmio energetico, vista la natura delle lampadine, o del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno.
V.C. - TEVEROLA
Le spese relative al rifacimento dell’impianto elettrico su beni di terzi sono capitalizzabili in base al principio contabile Oic 24. Tale principio contabile prevede che i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni detenuti in locazione dall’impresa sono iscrivibili nella voce B.I.7 dell’attivo patrimoniale (altre immobilizzazioni immateriali), se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi, ovvero se non possono avere una loro autonoma funzionalità. L’ammortamento deve essere effettuato nel minor periodo tra quello di utilità futura delle spese e quello residuo della locazione. L’acquisto dei faretti intesi come beni dotati di una loro autonoma funzionalità potrebbe fruire del superammortamento, ma non delle altre agevolazioni.