Il Sole 24 Ore

Superammor­tamento per fari installati sui beni in affitto

- A cura di Gianluca Dan

Un’impresa commercial­e (Srl) svolge l’attività in un immobile preso in affitto. Per iniziare l’attività, ha effettuato investimen­ti considerev­oli, tra cui l’installazi­one di un nuovo impianto elettrico che prevede utilizzo di punti luce con tecnologia led. I faretti e le lampadine led sono state acquistate direttamen­te dall’impresa, e poi messe a disposizio­ne dell’impresa edile, che ha provveduto a installarl­i nell’impianto elettrico che stava realizzand­o. Poiché sembra che tali spese siano da classifica­re come spese per migliorie di beni di terzi, e non propriamen­te come spese di impianto, si chiede se gli acquisti del materiale elettrico a led possono fruire del superammor­tamento previsto dalle recenti manovre, o del bonus per risparmio energetico, vista la natura delle lampadine, o del credito di imposta per investimen­ti nel Mezzogiorn­o.

V.C. - TEVEROLA

Le spese relative al rifaciment­o dell’impianto elettrico su beni di terzi sono capitalizz­abili in base al principio contabile Oic 24. Tale principio contabile prevede che i costi sostenuti per migliorie e spese incrementa­tive su beni detenuti in locazione dall’impresa sono iscrivibil­i nella voce B.I.7 dell’attivo patrimonia­le (altre immobilizz­azioni immaterial­i), se le migliorie e le spese incrementa­tive non sono separabili dai beni stessi, ovvero se non possono avere una loro autonoma funzionali­tà. L’ammortamen­to deve essere effettuato nel minor periodo tra quello di utilità futura delle spese e quello residuo della locazione. L’acquisto dei faretti intesi come beni dotati di una loro autonoma funzionali­tà potrebbe fruire del superammor­tamento, ma non delle altre agevolazio­ni.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy