Coefficienti Ace da adottare progressivamente, senza salti
Una società ha il proprio esercizio sociale, nonché periodo di imposta, che va dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2017 (quello precedente era dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016). Ai fini Ace (aiuto alla crescita economica), ci si chiede quale aliquota applicare. In particolare, il comma 2 dell’articolo 7 del Dl 96/2017 afferma che «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016». È giusto, quindi, applicare le aliquote Ace, così come modificate dalla lettera c, dell’ articolo 1, comma 550 della legge 232/2016? Quale aliquota sarebbe applicabile nel caso: il 2,3% o il 4,75%? G.B. - MODENA
L’agenzia delle Entrate ha reso il proprio parere, per un caso analogo, con l’interpello 954–124/2018, evidenziando che i coefficienti Ace (4% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014; 4,5% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015; 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016; 1,6% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017; 1,5% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018) si applicano ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. In altri termini, la disposizione si riferisce solo ai periodi d’imposta in corso alla chiusura dell’esercizio, senza chiarire quale comportamento adottare per i contribuenti con periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nella risposta all’interpello, l’Agenzia ha chiarito che vanno applicati i vari coefficienti a ogni successivo periodo d’imposta, indipendentemente dalla durata di quest’ultimo. Pertanto, non vi devono essere salti o ripetizioni nei coefficienti che vanno adottati progressivamente, iniziando a calcolarli dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.