Il Sole 24 Ore

Coefficien­ti Ace da adottare progressiv­amente, senza salti

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Una società ha il proprio esercizio sociale, nonché periodo di imposta, che va dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2017 (quello precedente era dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016). Ai fini Ace (aiuto alla crescita economica), ci si chiede quale aliquota applicare. In particolar­e, il comma 2 dell’articolo 7 del Dl 96/2017 afferma che «le disposizio­ni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016». È giusto, quindi, applicare le aliquote Ace, così come modificate dalla lettera c, dell’ articolo 1, comma 550 della legge 232/2016? Quale aliquota sarebbe applicabil­e nel caso: il 2,3% o il 4,75%? G.B. - MODENA

L’agenzia delle Entrate ha reso il proprio parere, per un caso analogo, con l’interpello 954–124/2018, evidenzian­do che i coefficien­ti Ace (4% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014; 4,5% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015; 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016; 1,6% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017; 1,5% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018) si applicano ai soggetti con periodo d’imposta coincident­e con l’anno solare. In altri termini, la disposizio­ne si riferisce solo ai periodi d’imposta in corso alla chiusura dell’esercizio, senza chiarire quale comportame­nto adottare per i contribuen­ti con periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nella risposta all’interpello, l’Agenzia ha chiarito che vanno applicati i vari coefficien­ti a ogni successivo periodo d’imposta, indipenden­temente dalla durata di quest’ultimo. Pertanto, non vi devono essere salti o ripetizion­i nei coefficien­ti che vanno adottati progressiv­amente, iniziando a calcolarli dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

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