Il Sole 24 Ore

Cliente fallito, è deducibile l’Iva versata e non incassata

- A cura di Paolo Meneghetti

Scrivo a proposito dell’insinuazio­ne al passivo del fallimento di un cliente dello studio. Il curatore liquida in via privilegia­ta il 100% del credito richiesto e in via chirografa­ria il 15% di Iva e cassa. La parcella è stata emessa al fallimento per l’intero credito assoggetta­to a Iva del 22% e la cassa. L’Iva è stata versata all’Erario, a fronte di un incasso del solo 15%: a mio carico resta l’85% dell’Iva versata ma non incassata dalla procedura. Non mi risulta consentita l’emissione della nota di credito per sola Iva alla chiusura del fallimento, in quanto il credito richiesto è stato integralme­nte pagato. Vorrei sapere se l’Iva versata e non incassata, rimasta a mio carico, possa essere dedotta, quale perdita su crediti/onere inerente alla mia profession­e, dal mio reddito profession­ale e quando: nel 2018, anno dell’incasso del credito, o solo all’atto della definitiva chiusura della procedura fallimenta­re? Non farò alcun successivo tentativo di recupero del credito verso i soci della fallita Srl (perché sarebbe infruttuos­o).

F.A. - MILANO

Si ritiene che il mancato incasso dell’Iva costituisc­a un costo inerente all’attività profession­ale e, come tale, sia deducibile. In linea generale, per il profession­ista, essendoci il principio di cassa, non si pone il problema dei crediti incagliati verso fallimenti, nel senso che il mancato incasso fa conseguire la non tassazione. Tuttavia, nel caso specifico, una parte del credito – cioè l’intero imponibile – è stato incassato; e dal momento che l’Iva non può considerar­si

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