Cliente fallito, è deducibile l’Iva versata e non incassata
Scrivo a proposito dell’insinuazione al passivo del fallimento di un cliente dello studio. Il curatore liquida in via privilegiata il 100% del credito richiesto e in via chirografaria il 15% di Iva e cassa. La parcella è stata emessa al fallimento per l’intero credito assoggettato a Iva del 22% e la cassa. L’Iva è stata versata all’Erario, a fronte di un incasso del solo 15%: a mio carico resta l’85% dell’Iva versata ma non incassata dalla procedura. Non mi risulta consentita l’emissione della nota di credito per sola Iva alla chiusura del fallimento, in quanto il credito richiesto è stato integralmente pagato. Vorrei sapere se l’Iva versata e non incassata, rimasta a mio carico, possa essere dedotta, quale perdita su crediti/onere inerente alla mia professione, dal mio reddito professionale e quando: nel 2018, anno dell’incasso del credito, o solo all’atto della definitiva chiusura della procedura fallimentare? Non farò alcun successivo tentativo di recupero del credito verso i soci della fallita Srl (perché sarebbe infruttuoso).
F.A. - MILANO
Si ritiene che il mancato incasso dell’Iva costituisca un costo inerente all’attività professionale e, come tale, sia deducibile. In linea generale, per il professionista, essendoci il principio di cassa, non si pone il problema dei crediti incagliati verso fallimenti, nel senso che il mancato incasso fa conseguire la non tassazione. Tuttavia, nel caso specifico, una parte del credito – cioè l’intero imponibile – è stato incassato; e dal momento che l’Iva non può considerarsi