Compensabile il credito Iva dopo il passaggio al forfait
Un contribuente nel 2019 intende passare al regime forfettario, ma nella prossima dichiarazione Iva (l’ultima) evidenzierà un credito Iva. Entro quando potrà compensare tale credito, tenuto conto che nel 2020 non presenterà alcuna dichiarazione Iva e che probabilmente non avrà necessità di compensarlo tutto?
A.D. - CONVERSANO
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 61, della legge 190/2014 – il passaggio dal regime ordinario (che si presume sia quello attualmente utilizzato dal contribuente) a quello forfettario nel 2019 comporta, ex articolo 19–bis, comma 3, del Dpr 633/1972, la rettifica in diminuzione – nella dichiarazione Iva 2019 – della detrazione Iva operata nel 2018, limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati. Per i beni ammortizzabili (beni materiali
strumentali per l’esercizio dell’impresa) la rettifica è
operata se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione. Detto questo, l’eventuale credito Iva 2018, da indicare nel quadro VX della dichiarazione annuale, potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione orizzontale – mediante modello F24 – per il pagamento dell’Irpef o di altri tributi e contributi
dovuti per l’anno 2019, provvedendo a riportare il credi
to Iva nel quadro RX della dichiarazione dei redditi 2020, previa apposizione sulla stessa del visto di conformità – rilasciato da soggetto abilitato – se tale credito eccede la soglia di 5.000 euro fissata dal Dl 50/2017.