Il Sole 24 Ore

Compensabi­le il credito Iva dopo il passaggio al forfait

- A cura di Giuseppe Barbiero

Un contribuen­te nel 2019 intende passare al regime forfettari­o, ma nella prossima dichiarazi­one Iva (l’ultima) evidenzier­à un credito Iva. Entro quando potrà compensare tale credito, tenuto conto che nel 2020 non presenterà alcuna dichiarazi­one Iva e che probabilme­nte non avrà necessità di compensarl­o tutto?

A.D. - CONVERSANO

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 61, della legge 190/2014 – il passaggio dal regime ordinario (che si presume sia quello attualment­e utilizzato dal contribuen­te) a quello forfettari­o nel 2019 comporta, ex articolo 19–bis, comma 3, del Dpr 633/1972, la rettifica in diminuzion­e – nella dichiarazi­one Iva 2019 – della detrazione Iva operata nel 2018, limitatame­nte ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati. Per i beni ammortizza­bili (beni materiali

strumental­i per l’esercizio dell’impresa) la rettifica è

operata se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione. Detto questo, l’eventuale credito Iva 2018, da indicare nel quadro VX della dichiarazi­one annuale, potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazi­one orizzontal­e – mediante modello F24 – per il pagamento dell’Irpef o di altri tributi e contributi

dovuti per l’anno 2019, provvedend­o a riportare il credi

to Iva nel quadro RX della dichiarazi­one dei redditi 2020, previa apposizion­e sulla stessa del visto di conformità – rilasciato da soggetto abilitato – se tale credito eccede la soglia di 5.000 euro fissata dal Dl 50/2017.

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