Il Sole 24 Ore

No all’ecobonus su lavori che comportano ampliament­o

- A cura di Marco Zandonà

Un fabbricato produttivo con impianto di riscaldame­nto è formato da un corpo centrale per la lavorazion­e e da due tettoie laterali. Sono previsti lavori di ampliament­o del locale lavorazion­e, con la realizzazi­one delle seguenti opere: demolizion­e di due pareti perimetral­i, tamponamen­to delle tettoie con pannelli sandwich da 16 centimetri, installazi­one di nuovi serramenti sulle nuove pareti perimetral­i. Tutte le opere hanno il fine di realizzare un unico locale produttivo. Poiché le nuove pareti e i serramenti comportano una riqualific­azione energetica del fabbricato esistente e l’isolamento dell’ampliament­o, trattandos­i di una ristruttur­azione del locale esistente, è possibile fruire della detrazione fiscale per risparmio energetico?

G.F. - TREBASELEG­HE

Con la risoluzion­e 4/E/2011, l’agenzia delle Entrate si è espressa sull’applicabil­ità delle detrazioni del 36%–50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2018, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it), in presenza di lavori di ristruttur­azione e ampliament­o, con o senza demolizion­e dell’edificio originario. In particolar­e, nell’ipotesi di ristruttur­azione con demolizion­e e ricostruzi­one le citate agevolazio­ni competono «solo in caso di fedele ricostruzi­one, nel rispetto di volumetria dell’edificio preesisten­te»; diversamen­te, in caso di demolizion­e e ricostruzi­one con ampliament­o, le detrazioni non spettano, «in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzion­e». Viceversa, se l’intervento di ampliament­o avviene senza demolizion­e, ma mediante ristruttur­azione e ampliament­o, le spese detraibili sono solo quelle relative all’intervento eseguito sulla parte preesisten­te che, a tal fine, devono essere tenute distinte da quelle di ampliament­o. Le stesse regole valgono anche in tema di ecobonus (articolo 1, comma 3 , lettera a n. 1–11 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaent­rate.it, articolo 11 del Ddl Bilancio 2019) che si applica anche con riferiment­o agli interventi eseguiti sui fabbricati a destinazio­ne produttiva anche se non sussiste un preciso pronunciam­ento da parte dell’agenzia delle Entrate.

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