No all’ecobonus su lavori che comportano ampliamento
Un fabbricato produttivo con impianto di riscaldamento è formato da un corpo centrale per la lavorazione e da due tettoie laterali. Sono previsti lavori di ampliamento del locale lavorazione, con la realizzazione delle seguenti opere: demolizione di due pareti perimetrali, tamponamento delle tettoie con pannelli sandwich da 16 centimetri, installazione di nuovi serramenti sulle nuove pareti perimetrali. Tutte le opere hanno il fine di realizzare un unico locale produttivo. Poiché le nuove pareti e i serramenti comportano una riqualificazione energetica del fabbricato esistente e l’isolamento dell’ampliamento, trattandosi di una ristrutturazione del locale esistente, è possibile fruire della detrazione fiscale per risparmio energetico?
G.F. - TREBASELEGHE
Con la risoluzione 4/E/2011, l’agenzia delle Entrate si è espressa sull’applicabilità delle detrazioni del 36%–50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2018, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), in presenza di lavori di ristrutturazione e ampliamento, con o senza demolizione dell’edificio originario. In particolare, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione le citate agevolazioni competono «solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria dell’edificio preesistente»; diversamente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, le detrazioni non spettano, «in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione». Viceversa, se l’intervento di ampliamento avviene senza demolizione, ma mediante ristrutturazione e ampliamento, le spese detraibili sono solo quelle relative all’intervento eseguito sulla parte preesistente che, a tal fine, devono essere tenute distinte da quelle di ampliamento. Le stesse regole valgono anche in tema di ecobonus (articolo 1, comma 3 , lettera a n. 1–11 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it, articolo 11 del Ddl Bilancio 2019) che si applica anche con riferimento agli interventi eseguiti sui fabbricati a destinazione produttiva anche se non sussiste un preciso pronunciamento da parte dell’agenzia delle Entrate.