Il Sole 24 Ore

Erogazioni liberali detraibili per chi non versa in contante

- A cura di Romano Mosconi

Per quanto concerne le erogazioni liberali corrispost­e nel 2018 da una fondazione a Onlus, Odv (organizzaz­ione di volontaria­to) e Aps (associazio­ne di promozione sociale), quali sono le condizioni per la deducibili­tà, alla luce delle recenti modifiche normative del Codice del Terzo settore? Non essendo più applicabil­e l’articolo 14 del Dl 35/2005, sembrerebb­e necessaria la sola iscrizione negli appositi registri e non quanto stabilito dal comma 2. Le modifiche apportate dal Dlgs 105/2018, in merito alle scritture contabili e al bilancio, non dovrebbero quindi avere alcun impatto in tal senso. È corretto?

P.B. - FERMO

L’effettiva applicazio­ne delle norme contabili e fiscali definite nel Dlgs 117/2017, all’articolo 13, è condiziona­ta dall’istituzion­e del Run (Registro unico nazionale), dall’emanazione delle linee guida di redazione del bilancio o rendiconto degli enti del terzo settore e, per quelle che riguardano il nuovo trattament­o tributario, dall’otteniment­o dell’approvazio­ne dell’Unione europea. In relazione a ciò, le disposizio­ni del Titolo X del Codice del Terzo settore inerenti al regime fiscale degli enti ancora non risultano applicabil­i, se non in via provvisori­a e limitatame­nte agli articoli 82 e 83 per le parti non condiziona­te dall’assenza ostativa degli atti citati inizialmen­te. Dunque, per il soggetto erogante, la detrazione per le erogazioni liberali in denaro è consentita, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997. Per il soggetto che riceve le liberalità o le donazioni, invece, non potendosi ancora applicare le disposizio­ni del comma 3 del citato articolo 83, continuera­nno ad applicarsi le disposizio­ni del comma 2 dell’articolo 14 del Dl 35/2005, convertito dalla legge 111/2005.

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