Erogazioni liberali detraibili per chi non versa in contante
Per quanto concerne le erogazioni liberali corrisposte nel 2018 da una fondazione a Onlus, Odv (organizzazione di volontariato) e Aps (associazione di promozione sociale), quali sono le condizioni per la deducibilità, alla luce delle recenti modifiche normative del Codice del Terzo settore? Non essendo più applicabile l’articolo 14 del Dl 35/2005, sembrerebbe necessaria la sola iscrizione negli appositi registri e non quanto stabilito dal comma 2. Le modifiche apportate dal Dlgs 105/2018, in merito alle scritture contabili e al bilancio, non dovrebbero quindi avere alcun impatto in tal senso. È corretto?
P.B. - FERMO
L’effettiva applicazione delle norme contabili e fiscali definite nel Dlgs 117/2017, all’articolo 13, è condizionata dall’istituzione del Run (Registro unico nazionale), dall’emanazione delle linee guida di redazione del bilancio o rendiconto degli enti del terzo settore e, per quelle che riguardano il nuovo trattamento tributario, dall’ottenimento dell’approvazione dell’Unione europea. In relazione a ciò, le disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore inerenti al regime fiscale degli enti ancora non risultano applicabili, se non in via provvisoria e limitatamente agli articoli 82 e 83 per le parti non condizionate dall’assenza ostativa degli atti citati inizialmente. Dunque, per il soggetto erogante, la detrazione per le erogazioni liberali in denaro è consentita, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997. Per il soggetto che riceve le liberalità o le donazioni, invece, non potendosi ancora applicare le disposizioni del comma 3 del citato articolo 83, continueranno ad applicarsi le disposizioni del comma 2 dell’articolo 14 del Dl 35/2005, convertito dalla legge 111/2005.