Supercondomini, i singoli lotti vanno rappresentati
Nel nostro supercondominio – formato da 14 palazzi separati tra loro (“lotti”) e 500 condòmini – con un unico regolamento assembleare, un unico super amministratore, uffici di proprietà comune dove lavora una dipendente del supercondominio, un’area verde comune ai 500 condòmini, il regolamento prevede l’esistenza del Cda – che gestisce il condominio; cioè incarica ditte e professionisti per lavori super condominiali e propone bilancio annuale preventivo e consuntivo all’assemblea generale – e del collegio sindacale. Gli organismi sono nominati separatamente dalla stessa assemblea e i membri sono scelti tra i condòmini, senza chiedere requisiti professionali. Non esistono i “rappresentanti” ex articolo 67 delle disposizioni attuative del Codice civile, né i consigli di lotto.
Il super amministratore gestisce anche i lotti. Ora propone di rinnovare i due organi, lasciando al secondo «il controllo entrate uscite, e la regolarità dei fatti amministrativi e di gestione». Può il Cda mantenere tali compiti di gestione? I componenti del collegio sindacale possono non avere requisiti professionali?
P.C. - FERRARA
L’articolo 67 disposizioni di attuazione del Codice civile è stato modificato con la riforma condominiale, legge 220/2012. In particolare, è stato stabilito che, in caso di supercondominio con oltre sessanta partecipanti, i singoli condomìni devono nominare con la maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore dell’edificio un proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria e nomina dell’amministratore. La norma appare obbligatoria, usa l’espressione “devono” e non “possono”. Inoltre, l’articolo 72 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che la norma ex articolo 67 delle stesse disposizioni non sia derogabile dai regolamenti. Posto ciò, nel caso di specie ci si dovrà adeguare alla normativa vigente, costituire i singoli condomìni e nominare i rappresentanti per l’assemblea del supercondominio.