Il Sole 24 Ore

Pavimentaz­ione del cortile, spese divise al 50 per cento

- A cura di Silvio Rezzonico

In un condominio è necessario rifare la pavimentaz­ione del cortile condominia­le.

Dei nove condòmini, due hanno l’acceso separato. Il cortile, oltre che consentire l’accesso a due dei fabbricati, fa anche da copertura a un garage di proprietà esclusiva di alcuni condòmini. Fermo restando che la ripartizio­ne va fatta applicando l’articolo 1125 del Codice civile, si chiede se è corretta la seguente ripartizio­ne:

– il 50% della spesa andrà addebitata ai soli condomini che utilizzano l’area in base alle rispettive quote millesimal­i di proprietà e quindi solo a sette condomini;

– l’altro 50% ai soli condomini proprietar­i del garage in base alle rispettive quote millesimal­i di proprietà. S.B. - VITERBO

La ripartizio­ne delle spese prospettat­a dal lettore è corretta. Il deterioram­ento del cortile è dovuto, oltre che agli agenti atmosferic­i, anche all’utilizzo da parte dei condòmini. Le spese di pavimentaz­ione e impermeabi­lizzazione gravano, dunque, sia sui condòmini che fanno uso del cortile sia sui condòmini dei piani sottostant­i. In passato, per la ripartizio­ne delle spese di riparazion­e, si ricorreva alle disposizio­ni di cui all’articolo 1126 del Codice civile (1/3 a carico dei proprietar­i del cortile e 2/3 a carico dei proprietar­i delle autorimess­e coperte) ovvero alla disposizio­ne di cui all’articolo 1125 del Codice civile (50% e 50%).

La più recente giurisprud­enza si è attestata sull’applicazio­ne dell’articolo 1125 del Codice civile e la sentenza della Cassazione 10858/2010 ha puntualizz­ato che, in materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazion­e del cortile o viale di accesso all’edificio condominia­le, che funga anche da copertura per i locali sotterrane­i di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizio­ne delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall’articolo 1126 del Codice civile, ma si deve, invece, procedere a un’applicazio­ne analogica dell’articolo 1125 del Codice civile che accolla per intero le spese relative alla manutenzio­ne della parte della struttura.

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