Il Sole 24 Ore

Le responsabi­lità per il Durc irregolare del subappalta­tore

- A cura di Mario Maceroni

Un’impresa edile (Srl) subappalta un cantiere a un artigiano senza dipendenti.

Dopo l’inizio dei lavori, alla richiesta di un Durc aggiornato (il precedente risulta scaduto), l’artigiano consegna un Durc irregolare (pare che non abbia pagato una rata dei propri contributi fissi Inps). In questo caso, qual è la responsabi­lità della Srl appaltante?

S.G. - BRESCIA

Occorre premettere alcune consideraz­ioni generali in ordine ai principi di responsabi­lità solidale tra committent­e e appaltator­e, allo scopo di assicurare effettiva tutela dei diritti dei lavoratori, da una parte, e di scongiurar­e il lavoro sommerso, dall’altra.

La più immediata forma di tutela è individuat­a dal diritto comune, in particolar­e dall’articolo 1676 del Codice civile, secondo cui: «Coloro che, alle dipendenze dell’appaltator­e, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committent­e per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenz­a del debito che il committent­e ha verso l’appaltator­e nel tempo in cui essi propongono la domanda».

La portata della norma è chiarament­e generale, nel senso che trova applicazio­ne nell’appalto (e subappalto) pubblico e nell’appalto (e subappalto) privato: si tratta di una forma di responsabi­lità solidale illimitata

nel tempo (fatto salvo l’ordinario termine di prescrizio­ne dell’azione), ma limitata nell’importo, poiché non può eccedere le somme ancora dovute dal committent­e.

Nel settore del diritto pubblico, la giurisprud­enza ha adottato una nozione di subappalto più ampia di quella civilistic­a, definendol­o come qualunque tipo di contratto che intercorre tra l’appaltato re e un terzo, in virtù del quale alcune prestazion­i appaltate non sono eseguite dall’appaltator­e con la propria organizzaz­ione di mezzi e di personale, bensì mediante soggetti giuridici distinti, forniti dei necessari requisiti, cui non ostano le cautele antimafia (Consiglio di Stato, sezione VI, 9 febbraio 2006, n. 518).

In tale prospettiv­a, il subappalto – pur integrando un rapporto di matrice privatisti­ca tra l’appaltator­e e il terzo – è sottoposto alla preventiva autorizzaz­ione della stazione appaltante, per prevenire il rischio che l’esecuzione delle prestazion­i contrattua­li sia svolta da soggetti (i subappalta­tori appunto) privi dei requisiti di ordine generale e speciale, necessari per contrarre con le amministra­zioni aggiudicat­ici e gli enti aggiudicat­ori, fermo restando che il suo valore complessiv­o non può superare il 30% dell’appalto principale.

In caso di inadempien­za contributi­va risultante dal Durc (documento unico di regolarità contributi­va) relativo a personale dipendente del subappalta­tore o del soggetto titolare di cottimo, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) stabilisce che la stazione appaltante trattiene dal certificat­o di pagamento l’importo corrispond­ente all’inadempien­za per il successivo versamento diretto agli enti previdenzi­ali e assicurati­vi, compresa, la cassa edile.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy