Le responsabilità per il Durc irregolare del subappaltatore
Un’impresa edile (Srl) subappalta un cantiere a un artigiano senza dipendenti.
Dopo l’inizio dei lavori, alla richiesta di un Durc aggiornato (il precedente risulta scaduto), l’artigiano consegna un Durc irregolare (pare che non abbia pagato una rata dei propri contributi fissi Inps). In questo caso, qual è la responsabilità della Srl appaltante?
S.G. - BRESCIA
Occorre premettere alcune considerazioni generali in ordine ai principi di responsabilità solidale tra committente e appaltatore, allo scopo di assicurare effettiva tutela dei diritti dei lavoratori, da una parte, e di scongiurare il lavoro sommerso, dall’altra.
La più immediata forma di tutela è individuata dal diritto comune, in particolare dall’articolo 1676 del Codice civile, secondo cui: «Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda».
La portata della norma è chiaramente generale, nel senso che trova applicazione nell’appalto (e subappalto) pubblico e nell’appalto (e subappalto) privato: si tratta di una forma di responsabilità solidale illimitata
nel tempo (fatto salvo l’ordinario termine di prescrizione dell’azione), ma limitata nell’importo, poiché non può eccedere le somme ancora dovute dal committente.
Nel settore del diritto pubblico, la giurisprudenza ha adottato una nozione di subappalto più ampia di quella civilistica, definendolo come qualunque tipo di contratto che intercorre tra l’appaltato re e un terzo, in virtù del quale alcune prestazioni appaltate non sono eseguite dall’appaltatore con la propria organizzazione di mezzi e di personale, bensì mediante soggetti giuridici distinti, forniti dei necessari requisiti, cui non ostano le cautele antimafia (Consiglio di Stato, sezione VI, 9 febbraio 2006, n. 518).
In tale prospettiva, il subappalto – pur integrando un rapporto di matrice privatistica tra l’appaltatore e il terzo – è sottoposto alla preventiva autorizzazione della stazione appaltante, per prevenire il rischio che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali sia svolta da soggetti (i subappaltatori appunto) privi dei requisiti di ordine generale e speciale, necessari per contrarre con le amministrazioni aggiudicatici e gli enti aggiudicatori, fermo restando che il suo valore complessivo non può superare il 30% dell’appalto principale.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc (documento unico di regolarità contributiva) relativo a personale dipendente del subappaltatore o del soggetto titolare di cottimo, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) stabilisce che la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile.