Posti auto comuni, per i lavori serve il sì della maggioranza
In un condominio i posti auto sono ripartiti fra due diversi piazzali, che sono parte comune. I posti auto sono stati assegnati nei due piazzali ai vari condòmini durante un’assemblea che risale agli anni Settanta.
Uno dei due piazzali è a livello strada e, essendo al momento privo di barriere all’ingresso, è tavolta usato da estranei non autorizzati che, quindi, occupano il posto auto di alcuni condòmini. Per impedire che ciò avvenga si intende discutere (e deliberare) in merito all’installazione di una barra telecomandata all’ingresso del piazzale.
Ciò premesso, considerando che il piazzale in questione è una parte comune destinata ad essere usata solo da una parte dei condòmini, è ipotizzabile l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 1123 del Codice civile, con la conseguenza che la delibera in merito alla sbarra spetta solo ai condòmini ai quali è stato assegnato il posto auto all’interno del piazzale in questione?
D.M. - MILANO
L’ultimo comma dell’articolo 1123 del Codice civile non è il riferimento normativo corretto nel caso del lettore.
Tale norma, infatti, stabilisce che quando un edificio ha più opere o più impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato le spese relative alla loro manutenzione sono a carico dei condòmini che ne traggono utilità. Un esempio potrebbe essere quello di un edificio in condominio composto da un corpo di fabbrica residenziale e un altro per i soli box. In questo caso il rifacimento del tetto sarebbe a carico solo dei proprietari delle autorimesse.
Si tratta quindi di un legame strutturale e funzionale fra la porzione di fabbricato e i condomini utilizzatori e quindi obbligati a sostenere le spese di manutenzione. La situazione descritta nel quesito è diversa perché i piazzali sono al servizio dell’intero edificio in condominio e solo la volontà assembleare ne ha suddiviso l’utilizzo fra i condòmini.
Nel caso di specie si potrebbe applicare l’articolo 1102 del Codice civile, in cui i condomini utilizzatori del piazzale a livello della strada, possono installare, a proprie spese, una barra telecomandata all’accesso del piazzale sempre se ciò non violi il decoro architettonico o i diritti degli altri comproprietari.