Il Sole 24 Ore

Posti auto comuni, per i lavori serve il sì della maggioranz­a

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In un condominio i posti auto sono ripartiti fra due diversi piazzali, che sono parte comune. I posti auto sono stati assegnati nei due piazzali ai vari condòmini durante un’assemblea che risale agli anni Settanta.

Uno dei due piazzali è a livello strada e, essendo al momento privo di barriere all’ingresso, è tavolta usato da estranei non autorizzat­i che, quindi, occupano il posto auto di alcuni condòmini. Per impedire che ciò avvenga si intende discutere (e deliberare) in merito all’installazi­one di una barra telecomand­ata all’ingresso del piazzale.

Ciò premesso, consideran­do che il piazzale in questione è una parte comune destinata ad essere usata solo da una parte dei condòmini, è ipotizzabi­le l’applicazio­ne dell’ultimo comma dell’articolo 1123 del Codice civile, con la conseguenz­a che la delibera in merito alla sbarra spetta solo ai condòmini ai quali è stato assegnato il posto auto all’interno del piazzale in questione?

D.M. - MILANO

L’ultimo comma dell’articolo 1123 del Codice civile non è il riferiment­o normativo corretto nel caso del lettore.

Tale norma, infatti, stabilisce che quando un edificio ha più opere o più impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato le spese relative alla loro manutenzio­ne sono a carico dei condòmini che ne traggono utilità. Un esempio potrebbe essere quello di un edificio in condominio composto da un corpo di fabbrica residenzia­le e un altro per i soli box. In questo caso il rifaciment­o del tetto sarebbe a carico solo dei proprietar­i delle autorimess­e.

Si tratta quindi di un legame struttural­e e funzionale fra la porzione di fabbricato e i condomini utilizzato­ri e quindi obbligati a sostenere le spese di manutenzio­ne. La situazione descritta nel quesito è diversa perché i piazzali sono al servizio dell’intero edificio in condominio e solo la volontà assemblear­e ne ha suddiviso l’utilizzo fra i condòmini.

Nel caso di specie si potrebbe applicare l’articolo 1102 del Codice civile, in cui i condomini utilizzato­ri del piazzale a livello della strada, possono installare, a proprie spese, una barra telecomand­ata all’accesso del piazzale sempre se ciò non violi il decoro architetto­nico o i diritti degli altri comproprie­tari.

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