Non c’è sempre l’obbligo di comunicare il subfornitore
In base all’articolo 105, comma 2, del Dlgs 50/2016 (Codice appalti), l’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
In proposito, si chiede se, nell’ambito di un appalto per la manutenzione di un edificio pubblico, il nominativo del fornitore del normale approvvigionamento di materiali edili (mattoni, cemento eccetera) debba essere comunicato alla stazione appaltante.
S.F. - PIACENZA
Èbene precisare che l’articolo 1, comma 1, della legge 192/98 (in tema di “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive“) ha evidenziato la differenza sul piano contrattuale tra subappalto e subfornitura, evidenziando che «in sostanza, mentre il subappaltatore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazione dell’appaltatore (art. 1655 e ss. c.c.) a beneficio della stazione appaltante, il subfornitore si impegna soltanto a porre nella disponibilità dell’appaltatore un prodotto e rileva fondamentalmente sotto il profilo privatistico dei rapporti commerciali fra le aziende».
Il contratto di subfornitura si configura, quindi, come una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale, nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato, anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione (così, sul punto, la Corte di cassazione 18186/2014).
La rilevanza della dipendenza tecnica sarebbe insita nel fatto che i materiali (nella fattispecie mattoni, cemento, eccetera) acquisiti in subfornitura intervengono necessariamente a un determinato livello (più o meno avanzato) del processo di produzione interno e in vista della realizzazione del prodotto–finito, che è soltanto prerogativa del fornitore della prestazione alla stazione appaltante e non anche del subfornitore. Diversamente, il contratto di subappalto è ontologicamente caratterizzato dal coinvolgimento dell’assetto imprenditoriale dell’impresa subappaltatrice nell’attività di quella aggiudicataria, con la conseguenza che il subappaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, a una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa e imprenditoriale, ma anche tecnico–esecutiva, con conseguente maggior ampiezza della sua responsabilità per i vizi della cosa e per la sua non perfetta rispondenza a quanto convenuto. Sulla base di tali considerazioni, si può affermare che l’appaltatore ha facoltà di avvalersi di aziende esterne per l’acquisizione di prodotti che servono alla realizzazione dell’opera, da consegnare poi alla stazione appaltante per l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto. In ogni caso, resta fermo che il subfornitore non deve assumere alcuna ingerenza nell’ambito del rapporto contrattuale tra l’appaltatore e la stazione appaltante, ancorché il primo sia tenuto a darne comunicazione alla seconda. Circostanza, quest’ultima, che non ricorre per i contratti di acquisto dei materiali che servono alla costruzione, tra cui quelli indicati nella richiesta del lettore.