Il Sole 24 Ore

Non c’è sempre l’obbligo di comunicare il subfornito­re

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In base all’articolo 105, comma 2, del Dlgs 50/2016 (Codice appalti), l’affidatari­o comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazion­e, per tutti i subcontrat­ti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontrae­nte, l’importo del subcontrat­to, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In proposito, si chiede se, nell’ambito di un appalto per la manutenzio­ne di un edificio pubblico, il nominativo del fornitore del normale approvvigi­onamento di materiali edili (mattoni, cemento eccetera) debba essere comunicato alla stazione appaltante.

S.F. - PIACENZA

Èbene precisare che l’articolo 1, comma 1, della legge 192/98 (in tema di “Disciplina della subfornitu­ra nelle attività produttive“) ha evidenziat­o la differenza sul piano contrattua­le tra subappalto e subfornitu­ra, evidenzian­do che «in sostanza, mentre il subappalta­tore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazion­e dell’appaltator­e (art. 1655 e ss. c.c.) a beneficio della stazione appaltante, il subfornito­re si impegna soltanto a porre nella disponibil­ità dell’appaltator­e un prodotto e rileva fondamenta­lmente sotto il profilo privatisti­co dei rapporti commercial­i fra le aziende».

Il contratto di subfornitu­ra si configura, quindi, come una forma non paritetica di cooperazio­ne imprendito­riale, nella quale la dipendenza economica del subfornito­re si palesa, oltre che sul piano del rapporto commercial­e e di mercato, anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione (così, sul punto, la Corte di cassazione 18186/2014).

La rilevanza della dipendenza tecnica sarebbe insita nel fatto che i materiali (nella fattispeci­e mattoni, cemento, eccetera) acquisiti in subfornitu­ra intervengo­no necessaria­mente a un determinat­o livello (più o meno avanzato) del processo di produzione interno e in vista della realizzazi­one del prodotto–finito, che è soltanto prerogativ­a del fornitore della prestazion­e alla stazione appaltante e non anche del subfornito­re. Diversamen­te, il contratto di subappalto è ontologica­mente caratteriz­zato dal coinvolgim­ento dell’assetto imprendito­riale dell’impresa subappalta­trice nell’attività di quella aggiudicat­aria, con la conseguenz­a che il subappalta­tore è chiamato, nel raggiungim­ento del risultato, a una prestazion­e rispondent­e ad autonomia non solo organizzat­iva e imprendito­riale, ma anche tecnico–esecutiva, con conseguent­e maggior ampiezza della sua responsabi­lità per i vizi della cosa e per la sua non perfetta rispondenz­a a quanto convenuto. Sulla base di tali consideraz­ioni, si può affermare che l’appaltator­e ha facoltà di avvalersi di aziende esterne per l’acquisizio­ne di prodotti che servono alla realizzazi­one dell’opera, da consegnare poi alla stazione appaltante per l’esecuzione della prestazion­e oggetto dell’appalto. In ogni caso, resta fermo che il subfornito­re non deve assumere alcuna ingerenza nell’ambito del rapporto contrattua­le tra l’appaltator­e e la stazione appaltante, ancorché il primo sia tenuto a darne comunicazi­one alla seconda. Circostanz­a, quest’ultima, che non ricorre per i contratti di acquisto dei materiali che servono alla costruzion­e, tra cui quelli indicati nella richiesta del lettore.

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