Il Sole 24 Ore

Usucapione possibile se c’è possesso esclusivo

- A cura di Daniele Ciuti

Tre fratelli, in circa 30 anni, hanno costruito un’abitazione suddivisa in tre distinti appartamen­ti, di diversa metratura, esposizion­e e valore, e che ognuno di loro, nel tempo, ha abbellito e valorizzat­o a proprie spese. Ora due fratelli vorrebbero procedere a intestarsi il rispettivo appartamen­to – previa stima delle tre unità e correspons­ione dei conguagli necessari – ma il terzo fratello non intende procedere in tal senso. Con quali mezzi si può arrivare alla suddivisio­ne? Può essere fatta valere l’usucapione sui singoli apppartame­nti da parte dei rispettivi utilizzato­ri da oltre 20 anni?

G.M. - VENEZIA

La situazione giuridica descritta presuppone una comunione «pro indiviso» in pari quote sull’immobile fra i tre fratelli. La costruzion­e degli appartamen­ti e il loro utilizzo è frutto di un accordo, venuto meno al momento di attuare la divisione pattizia proposta dai due comproprie­tari, mediante assegnazio­ne a ciascuno dell’appartamen­to realizzato e correspons­ione dei conguagli per pareggiare i valori.

In mancanza di consenso, si deve necessaria­mente procedere allo scioglimen­to della comunione e alla divisione giudiziale secondo il Codice civile (articoli 1111/1116). Infatti l’articolo 714 del Codice civile, in tema di divisione della comunione ereditaria espressame­nte richiamata dall’articolo 1116, prevede la facoltà di domandare la divisione anche quando uno o più coeredi abbiano goduto separatame­nte di parte dei beni ereditari, salvo l’intervenut­a usucapione per effetto di possesso esclusivo. Sul punto la giurisprud­enza non ritiene necessario un atto di interversi­one del possesso (da comproprie­tario a possessore esclusivo), quanto piuttosto il possesso esclusivo tale da estromette­re il compossess­o degli altri comproprie­tari (Cassazione ordinanza 10494/2018, sentenza 7221/2009). È invece richiesto un atto di interversi­one del possesso quando il coerede eserciti sui beni, con il consenso degli altri coeredi, un possesso separato come mera realizzazi­one del godimento della propria quota ereditaria, salvo conguaglio (Cassazione 3563/1989).

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