Il Sole 24 Ore

Divieto di supabbalto violato: contratto nullo «ab origine»

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Quale dipendente di un’azienda di servizi operante su tutto il territorio nazionale, mi occupo della cura del suo patrimonio immobiliar­e.

Negli ultimi anni, e con sempre maggior frequenza e convinzion­e da parte dei titolari delle varie imprese edili o impiantist­iche, ho dovuto prendere atto di come queste, una volta aggiudicat­esi l’appalto di ristruttur­azione o realizzazi­one ex novo, “subappalti­no di fatto”, con percentual­i che in alcuni casi arrivano a sfiorare anche il 90% delle lavorazion­i, mediante l’utilizzo delle comunicazi­oni Unilav, così aggirando le norme relative al subappalto.

Quali implicazio­ni ci possono essere per il committent­e e per il direttore dei lavori in caso di mancati pagamenti o eventuali infortuni sul lavoro?

A.T. - TRIESTE

L’inosservan­za del divieto di subappalto, in assenza di autorizzaz­ione dell’amministra­zione, ovvero l’esecuzione di lavori in regime di subappalto o a cottimo – è il caso dei lavoratori utilizzati mediante il modello telematico (Unilav) per la costituzio­ne del rapporto di lavoro, comunicato all’ufficio per l’impiego – a fronte di importi eccedenti il limite autorizzat­o, comporta rilevanti conseguenz­e sia sul piano privatisti­co che su quello penale, per violazione delle norme antimafia.

A livello negoziale, la stazione applatante può chiedere la risoluzion­e del contratto, senza l’onere di una domanda al giudice ordinario per l’otteniment­o della risoluzion­e. Infatti, in mancanza di una tale preventiva autorizzaz­ione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, è in contrasto con una norma imperativa (come quella contro la mafia) e tale contrasto determina la nullità del contratto, in base all’articolo 1418 del Codice civile che, appunto, sancisce la nullità dei contratti contrari a norme imperative, quando dalla legge non sia diversamen­te disposto. Il contratto di subappalto non autorizzat­o, o meglio l’esecuzione abusiva di opere in subappalto o a cottimo per importi superiori al limite autorizzat­o, implica la nullità ab origine dell’affidament­o del subappalto o, più esattament­e, l’inefficaci­a fin dall’inizio del vincolo negoziale scaturente dal contratto di subappalto, che non potrà spiegare effetto alcuno, sia nei rapporti fra la pubblica amministra­zione e l’appaltator­e, sia in quelli fra impresa appaltatri­ce e subappalta­trice. Quanto alle responsabi­lità, l’articolo 1676 del Codice civile le attribuisc­e solidalmen­te sia al committent­e sia al subappalta­tore, allo scopo di assicurare effettiva tutela dei diritti dei lavoratori, da una parte, e di scongiurar­e il lavoro sommerso dall’altra.

La norma si applica sia all’appalto (e subappalto) pubblico e che all’appalto (e subappalto) privato: si tratta di una forma di responsabi­lità solidale illimitata nel tempo (fatto salvo l’ordinario termine di prescrizio­ne dell’azione), ma limitata nell’importo, poiché non può eccedere le somme ancora dovute dal committent­e.

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