Divieto di supabbalto violato: contratto nullo «ab origine»
Quale dipendente di un’azienda di servizi operante su tutto il territorio nazionale, mi occupo della cura del suo patrimonio immobiliare.
Negli ultimi anni, e con sempre maggior frequenza e convinzione da parte dei titolari delle varie imprese edili o impiantistiche, ho dovuto prendere atto di come queste, una volta aggiudicatesi l’appalto di ristrutturazione o realizzazione ex novo, “subappaltino di fatto”, con percentuali che in alcuni casi arrivano a sfiorare anche il 90% delle lavorazioni, mediante l’utilizzo delle comunicazioni Unilav, così aggirando le norme relative al subappalto.
Quali implicazioni ci possono essere per il committente e per il direttore dei lavori in caso di mancati pagamenti o eventuali infortuni sul lavoro?
A.T. - TRIESTE
L’inosservanza del divieto di subappalto, in assenza di autorizzazione dell’amministrazione, ovvero l’esecuzione di lavori in regime di subappalto o a cottimo – è il caso dei lavoratori utilizzati mediante il modello telematico (Unilav) per la costituzione del rapporto di lavoro, comunicato all’ufficio per l’impiego – a fronte di importi eccedenti il limite autorizzato, comporta rilevanti conseguenze sia sul piano privatistico che su quello penale, per violazione delle norme antimafia.
A livello negoziale, la stazione applatante può chiedere la risoluzione del contratto, senza l’onere di una domanda al giudice ordinario per l’ottenimento della risoluzione. Infatti, in mancanza di una tale preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, è in contrasto con una norma imperativa (come quella contro la mafia) e tale contrasto determina la nullità del contratto, in base all’articolo 1418 del Codice civile che, appunto, sancisce la nullità dei contratti contrari a norme imperative, quando dalla legge non sia diversamente disposto. Il contratto di subappalto non autorizzato, o meglio l’esecuzione abusiva di opere in subappalto o a cottimo per importi superiori al limite autorizzato, implica la nullità ab origine dell’affidamento del subappalto o, più esattamente, l’inefficacia fin dall’inizio del vincolo negoziale scaturente dal contratto di subappalto, che non potrà spiegare effetto alcuno, sia nei rapporti fra la pubblica amministrazione e l’appaltatore, sia in quelli fra impresa appaltatrice e subappaltatrice. Quanto alle responsabilità, l’articolo 1676 del Codice civile le attribuisce solidalmente sia al committente sia al subappaltatore, allo scopo di assicurare effettiva tutela dei diritti dei lavoratori, da una parte, e di scongiurare il lavoro sommerso dall’altra.
La norma si applica sia all’appalto (e subappalto) pubblico e che all’appalto (e subappalto) privato: si tratta di una forma di responsabilità solidale illimitata nel tempo (fatto salvo l’ordinario termine di prescrizione dell’azione), ma limitata nell’importo, poiché non può eccedere le somme ancora dovute dal committente.