La riparazione riguarda solo la parte danneggiata
In un condominio un’impresa che sta eseguendo lavori di ripavimentazione di un cortile dove ci sono i garage danneggia, con la guaina ancora calda, la tinteggiatura di una parte di un basculante privato. Poiché la tinteggiatura di tale basculante risultava già danneggiata in un’altra parte, si può pretendere comunque un risarcimento?
L.D. - VICENZA
L’articolo 2043 del Codice civile, sulla responsabilità extracontrattuale (cosiddetta aquiliana), stabilisce l’obbligo di risarcimento del danno ingiusto causato con dolo o colpa. Il risarcimento deve ripristinare il bene – o il patrimonio – danneggiato nella medesima condizione antecedente al fatto dannoso, con il limite della perdita effettivamente subita in conseguenza dell’evento e indipendentemente dagli esborsi sostenuti. Può essere attuato con il versamento di una somma di denaro pari alla diminuzione di valore del bene leso (risarcimento per equivalente) o – se possibile – mediante il ripristino (la riparazione) del bene nella situazione antecedente al danno (risarcimento in forma specifica, articolo 2058 dle Codice civile).
Alla luce di questi princìpi di carattere generale, la tinteggiatura della porta basculante – ovvero il pagamento di una somma equivalente – dovrebbe riguardare solo la porzione danneggiata dai lavori di messa in opera della guaina e non il danno precedente. Tuttavia, a volte la riparazione a regola d’arte di un danno impone l’intervento sull’intero bene e non limitato alla porzione danneggiata.