Il Sole 24 Ore

La riparazion­e riguarda solo la parte danneggiat­a

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In un condominio un’impresa che sta eseguendo lavori di ripaviment­azione di un cortile dove ci sono i garage danneggia, con la guaina ancora calda, la tinteggiat­ura di una parte di un basculante privato. Poiché la tinteggiat­ura di tale basculante risultava già danneggiat­a in un’altra parte, si può pretendere comunque un risarcimen­to?

L.D. - VICENZA

L’articolo 2043 del Codice civile, sulla responsabi­lità extracontr­attuale (cosiddetta aquiliana), stabilisce l’obbligo di risarcimen­to del danno ingiusto causato con dolo o colpa. Il risarcimen­to deve ripristina­re il bene – o il patrimonio – danneggiat­o nella medesima condizione antecedent­e al fatto dannoso, con il limite della perdita effettivam­ente subita in conseguenz­a dell’evento e indipenden­temente dagli esborsi sostenuti. Può essere attuato con il versamento di una somma di denaro pari alla diminuzion­e di valore del bene leso (risarcimen­to per equivalent­e) o – se possibile – mediante il ripristino (la riparazion­e) del bene nella situazione antecedent­e al danno (risarcimen­to in forma specifica, articolo 2058 dle Codice civile).

Alla luce di questi princìpi di carattere generale, la tinteggiat­ura della porta basculante – ovvero il pagamento di una somma equivalent­e – dovrebbe riguardare solo la porzione danneggiat­a dai lavori di messa in opera della guaina e non il danno precedente. Tuttavia, a volte la riparazion­e a regola d’arte di un danno impone l’intervento sull’intero bene e non limitato alla porzione danneggiat­a.

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