Il Sole 24 Ore

Uso del titolo di architetto post cancellazi­one dall’Albo

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Un amministra­tore di condominio, con diploma di laurea triennale, è stato iscritto per un certo periodo all’Albo profession­ale con il titolo di pianificat­ore iunior. Attualment­e risulta cancellato e non iscritto ad alcun albo profession­ale; tuttavia, nei documenti condominia­li ufficiali, si fregia del titolo di “architetto” (profession­e, tra l’altro, a rigore ben diversa rispetto al “pianificat­ore iunior”). Tale utilizzo del titolo può configurar­si come violazione dell’articolo 498 del Codice penale (usurpazion­e di titoli e di onori)? L’organo più idoneo ad accogliere segnalazio­ne in merito è la Prefettura (e non la Procura della Repubblica o l’Ordine degli architetti)? L’articolo 71 delle disposizio­ni attuative del Codice civile stabilisce che non può svolgere il ruolo di amministra­tore chi viene condannato per delitti contro la fede pubblica. In caso di irrogazion­e della prevista sanzione per violazione dell’articolo 498 del Codice penale, l’amministra­tore decadrebbe dal proprio incarico condominia­le?

A.P. - ROMA

Con l’entrata in vigore del Dm 270/2004, la laurea triennale (breve) in architettu­ra consente, previo superament­o dell’esame di stato, l’iscrizione all’Albo degli architetti sezione B, con il titolo di architetto iunior o pianificat­ore iunior. Secondo una nota del dicembre 2015 del Consiglio nazionale degli architetti pianificat­ori paesaggist­i e conservato­ri, relativa comunque all’iscrizione alla sezione A dell’Albo, una volta acquisito è possibile mantenere il titolo profession­ale, anche se poi il titolare si cancella dal relativo Albo. Peraltro, per la configuraz­ione del reato previsto dall’articolo 498 del Codice penale di usurpazion­e di titoli, non sarebbe sufficient­e la semplice attribuzio­ne di un titolo non spettante, ma occorre l’ulteriore profilo di inganno della fede altrui, ovvero l’intento attraverso l’utilizzo improprio di un titolo di approfitta­re e abusare di questo in relazione a un evento specifico (Cassazione, 1° ottobre 1987).

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