Uso del titolo di architetto post cancellazione dall’Albo
Un amministratore di condominio, con diploma di laurea triennale, è stato iscritto per un certo periodo all’Albo professionale con il titolo di pianificatore iunior. Attualmente risulta cancellato e non iscritto ad alcun albo professionale; tuttavia, nei documenti condominiali ufficiali, si fregia del titolo di “architetto” (professione, tra l’altro, a rigore ben diversa rispetto al “pianificatore iunior”). Tale utilizzo del titolo può configurarsi come violazione dell’articolo 498 del Codice penale (usurpazione di titoli e di onori)? L’organo più idoneo ad accogliere segnalazione in merito è la Prefettura (e non la Procura della Repubblica o l’Ordine degli architetti)? L’articolo 71 delle disposizioni attuative del Codice civile stabilisce che non può svolgere il ruolo di amministratore chi viene condannato per delitti contro la fede pubblica. In caso di irrogazione della prevista sanzione per violazione dell’articolo 498 del Codice penale, l’amministratore decadrebbe dal proprio incarico condominiale?
A.P. - ROMA
Con l’entrata in vigore del Dm 270/2004, la laurea triennale (breve) in architettura consente, previo superamento dell’esame di stato, l’iscrizione all’Albo degli architetti sezione B, con il titolo di architetto iunior o pianificatore iunior. Secondo una nota del dicembre 2015 del Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, relativa comunque all’iscrizione alla sezione A dell’Albo, una volta acquisito è possibile mantenere il titolo professionale, anche se poi il titolare si cancella dal relativo Albo. Peraltro, per la configurazione del reato previsto dall’articolo 498 del Codice penale di usurpazione di titoli, non sarebbe sufficiente la semplice attribuzione di un titolo non spettante, ma occorre l’ulteriore profilo di inganno della fede altrui, ovvero l’intento attraverso l’utilizzo improprio di un titolo di approfittare e abusare di questo in relazione a un evento specifico (Cassazione, 1° ottobre 1987).