Il Sole 24 Ore

Comunicazi­one alla Asl solo per compresenz­a di imprese

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Il Dlgs 81/2008 prevede che nei cantieri in cui sono presenti più imprese esecutrici, occorre designare un coordinato­re per la progettazi­one (in caso di lavori privati soggetti a permesso di costruire o comunque di importo pari almeno a 100mila euro), oppure un coordinato­re per l’esecuzione dei lavori (Cse), in caso diverso. Nell’ipotesi, per esempio, di rifaciment­o di un tratto di pavimentaz­ione e sottostant­e tubazione idrica in un’abitazione privata, dal costo di poche centinaia di euro, che richieda l’intervento contempora­neo di un’impresa edile e un’impresa termoidrau­lica, occorre obbligator­iamente incaricare un Cse, il cui costo sarebbe oltretutto superiore a quello dell’opera? Occorre anche inviare notifica preliminar­e alla Asl? Nel caso tali obblighi sussistano, quali sanzioni sono previste in caso di inottemper­anza?

A.R. - TERAMO

Nei casi previsti dal comma 11 dell’articolo 90 non è richiesta la nomina del coordinato­re della sicurezza per la progettazi­one (Csp) ma è imposta la nomina del coordinato­re della sicurezza per l’esecuzione (Cse) che deve svolgere anche le funzioni del Csp. L’obbligo di nomina del Cse, previsto dal citato comma 11 dell’articolo 90, sussiste solo se i lavori sono svolti effettivam­ente da due imprese esecutrici e non un’impresa e un lavoratore autonomo. Nel caso, dunque, in cantiere fossero presenti due imprese esecutrici, anche non contempora­neamente, il lettore dovrà inviare la notifica preliminar­e alla Asl ed all’Istituto nazionale del lavoro competenti per territorio e, con le recenti modifiche apportate, anche alla prefettura locale. Nel caso in cui tali obblighi non fossero ottemperat­i, il committent­e sarà sanzionabi­le, in caso di accertamen­to da parte degli enti di vigilanza, in base a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, lettera a, del DLgs 81/2008.

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