Comunicazione alla Asl solo per compresenza di imprese
Il Dlgs 81/2008 prevede che nei cantieri in cui sono presenti più imprese esecutrici, occorre designare un coordinatore per la progettazione (in caso di lavori privati soggetti a permesso di costruire o comunque di importo pari almeno a 100mila euro), oppure un coordinatore per l’esecuzione dei lavori (Cse), in caso diverso. Nell’ipotesi, per esempio, di rifacimento di un tratto di pavimentazione e sottostante tubazione idrica in un’abitazione privata, dal costo di poche centinaia di euro, che richieda l’intervento contemporaneo di un’impresa edile e un’impresa termoidraulica, occorre obbligatoriamente incaricare un Cse, il cui costo sarebbe oltretutto superiore a quello dell’opera? Occorre anche inviare notifica preliminare alla Asl? Nel caso tali obblighi sussistano, quali sanzioni sono previste in caso di inottemperanza?
A.R. - TERAMO
Nei casi previsti dal comma 11 dell’articolo 90 non è richiesta la nomina del coordinatore della sicurezza per la progettazione (Csp) ma è imposta la nomina del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione (Cse) che deve svolgere anche le funzioni del Csp. L’obbligo di nomina del Cse, previsto dal citato comma 11 dell’articolo 90, sussiste solo se i lavori sono svolti effettivamente da due imprese esecutrici e non un’impresa e un lavoratore autonomo. Nel caso, dunque, in cantiere fossero presenti due imprese esecutrici, anche non contemporaneamente, il lettore dovrà inviare la notifica preliminare alla Asl ed all’Istituto nazionale del lavoro competenti per territorio e, con le recenti modifiche apportate, anche alla prefettura locale. Nel caso in cui tali obblighi non fossero ottemperati, il committente sarà sanzionabile, in caso di accertamento da parte degli enti di vigilanza, in base a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, lettera a, del DLgs 81/2008.