Sicurezza, serve la notifica anche in assenza di Csp
Dagli articoli 99 e 90, comma 3 e 11, del Dlgs 81/200, pare di capire che la notifica preliminare alla Asl ,anche propedeutica ai fini della detraibilità fiscale del 50%, sia necessaria solo per i cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici (articolo 90, comma 3) anche non contemporanea e per i quali, contestualmente, è richiesta anche la designazione del coordinatore per la progettazione. Tale designazione – ex articolo 90, comma 11 – non è però obbligatoria per lavori non soggetti a permesso di costruire e, comunque, d’importo inferiore a 100mila euro. Da ciò deduco che non viene richiesta la notifica preliminare alla Asl nel caso – disciplinato semmai dall’articolo 90, comma 4 – di lavori di ristrutturazione di un bagno, da eseguire in un’abitazione privata, del costo complessivo di 5mila euro, effettuati da due
imprese distinte( muratore e idraulico ), peraltro mai
presenti contemporaneamente in cantiere. È corretto?
C.C. - TERAMO
L’obbligo della notifica preliminare sussiste nei casi previsti dall’articolo 99, comma 1, lette rea, be c del Dlgs 81/2008. Nei casi previsti dal comma 11 dell’articolo 90 non è richiesta la nomina del coordinatore della sicurezza per la progettazione (Csp), ma è imposta la nomina del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione (Cse) che ha l’obbligo, oltre quanto previsto a suo carico dall’articolo 92, anche di svolgere le funzioni del Csp e cioè redigere il Psc e predisporre il fascicolo (articolo 91, comma 1, lettera aebd el Dlgs 81/2008) come indicato anche dalla circolare 30/2009 del ministero del Lavoro. Il fatto che non sia richiesta la nomina del Csp non significa che non sussistano le condizioni per le quali non vi sia obbligo di notifica preliminare in quanto, in cantiere, anche non contemporaneamente, saranno presenti almeno due imprese esecutrici realizzando così la situazione prevista dal legislatore per la nomina dei coordinatori. Si ricorda al lettore che le recenti modifiche apportate al Dlgs 81/2008 impongono, nei casi previsti dalle norme citate, l’invio della notifica preliminare oltre che alla Asl e alla Inl competenti per territorio anche alla locale prefettura. Va infine specificato che tale obbligo sussiste solo se i lavori sono svolti effettivamente da due imprese esecutrici; se invece in cantiere fossero presenti, ad esempio, un’impresa esecutrice (con dipendenti che eseguono i lavori di muratura) e un lavoratore autonomo che esegue i lavori idraulici, allora non sussisterebbero gli obblighi di nomina dei coordinatori e di notifica preliminare.