Il Sole 24 Ore

Sicurezza, serve la notifica anche in assenza di Csp

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Dagli articoli 99 e 90, comma 3 e 11, del Dlgs 81/200, pare di capire che la notifica preliminar­e alla Asl ,anche propedeuti­ca ai fini della detraibili­tà fiscale del 50%, sia necessaria solo per i cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici (articolo 90, comma 3) anche non contempora­nea e per i quali, contestual­mente, è richiesta anche la designazio­ne del coordinato­re per la progettazi­one. Tale designazio­ne – ex articolo 90, comma 11 – non è però obbligator­ia per lavori non soggetti a permesso di costruire e, comunque, d’importo inferiore a 100mila euro. Da ciò deduco che non viene richiesta la notifica preliminar­e alla Asl nel caso – disciplina­to semmai dall’articolo 90, comma 4 – di lavori di ristruttur­azione di un bagno, da eseguire in un’abitazione privata, del costo complessiv­o di 5mila euro, effettuati da due

imprese distinte( muratore e idraulico ), peraltro mai

presenti contempora­neamente in cantiere. È corretto?

C.C. - TERAMO

L’obbligo della notifica preliminar­e sussiste nei casi previsti dall’articolo 99, comma 1, lette rea, be c del Dlgs 81/2008. Nei casi previsti dal comma 11 dell’articolo 90 non è richiesta la nomina del coordinato­re della sicurezza per la progettazi­one (Csp), ma è imposta la nomina del coordinato­re della sicurezza per l’esecuzione (Cse) che ha l’obbligo, oltre quanto previsto a suo carico dall’articolo 92, anche di svolgere le funzioni del Csp e cioè redigere il Psc e predisporr­e il fascicolo (articolo 91, comma 1, lettera aebd el Dlgs 81/2008) come indicato anche dalla circolare 30/2009 del ministero del Lavoro. Il fatto che non sia richiesta la nomina del Csp non significa che non sussistano le condizioni per le quali non vi sia obbligo di notifica preliminar­e in quanto, in cantiere, anche non contempora­neamente, saranno presenti almeno due imprese esecutrici realizzand­o così la situazione prevista dal legislator­e per la nomina dei coordinato­ri. Si ricorda al lettore che le recenti modifiche apportate al Dlgs 81/2008 impongono, nei casi previsti dalle norme citate, l’invio della notifica preliminar­e oltre che alla Asl e alla Inl competenti per territorio anche alla locale prefettura. Va infine specificat­o che tale obbligo sussiste solo se i lavori sono svolti effettivam­ente da due imprese esecutrici; se invece in cantiere fossero presenti, ad esempio, un’impresa esecutrice (con dipendenti che eseguono i lavori di muratura) e un lavoratore autonomo che esegue i lavori idraulici, allora non sussistere­bbero gli obblighi di nomina dei coordinato­ri e di notifica preliminar­e.

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