Il Sole 24 Ore

Non va inserito in visura l’incarico di Rspp al socio Srl

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Un socio, persona fisica, di una Srl riveste al contempo le cariche di datore di lavoro e di responsabi­le del servizio prevenzion­e e protezione (Rspp). L’azienda ha 12 dipendenti. È sufficient­e che la nomina derivi da una delibera del Cda oppure deve essere riportata in visura camerale?

P.G. - TORINO

L’articolo 34, comma 1, del Dlgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro, a eccezione dei casi previsti dall’articolo 31, comma 6, possa svolgere direttamen­te i compiti propri del servizio di prevenzion­e e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzion­e incendi e di evacuazion­e, nelle ipotesi previste nell’Allegato II del decreto, dandone preventiva informazio­ne al rappresent­ante dei lavoratori per la sicurezza. Pertanto, viste le informazio­ni contenute nel quesito del lettore dove l’azienda ha 12 dipendenti e nell’ipotesi che non rientri in nessuna delle casistiche citate all’articolo 31 al comma 6, nulla osta affinché il datore di lavoro rivesta anche le funzioni di Rspp, ma sempre nel rispetto dell’obbligo formativo di cui al comma 2 dell’articolo 34 (corso di formazione, di durata minima di 16 ore per rischio basso, di 32 ore per rischio medio e di 48 ore per rischio alto nonché il periodico aggiorname­nto), così come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Se il datore di lavoro intendesse svolgere direttamen­te anche i compiti di primo soccorso nonché di prevenzion­e incendi e di evacuazion­e dovrà frequentar­e anche gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46 del Dlgs 81/2008. L’assunzione, da parte del datore di lavoro, delle funzioni di Rspp non richiede che la stessa venga riportata in visura camerale ma è sufficient­e che lo stesso datore di lavoro dichiari formalment­e di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 34 del Dlgs 81/2008, di essere consapevol­e dei compiti derivanti dall’assunzione di tale incarico e di assolvere direttamen­te i compiti di prevenzion­e e protezione dai rischi di cui all’articolo 33 del citato decreto. stabilisce che per i lavoratori in riferiment­o ai quali il primo accredito contributi­vo decorre successiva­mente al 1° gennaio 1996, la pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità contributi­va minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale. Nel caso in cui tale importo risulti inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, invece, la pensione di vecchiaia si consegue all’età di 70 anni, da adeguare alla speranza di vita, e un’anzianità contributi­va minima effettiva di cinque anni.

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