Non va inserito in visura l’incarico di Rspp al socio Srl
Un socio, persona fisica, di una Srl riveste al contempo le cariche di datore di lavoro e di responsabile del servizio prevenzione e protezione (Rspp). L’azienda ha 12 dipendenti. È sufficiente che la nomina derivi da una delibera del Cda oppure deve essere riportata in visura camerale?
P.G. - TORINO
L’articolo 34, comma 1, del Dlgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro, a eccezione dei casi previsti dall’articolo 31, comma 6, possa svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’Allegato II del decreto, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Pertanto, viste le informazioni contenute nel quesito del lettore dove l’azienda ha 12 dipendenti e nell’ipotesi che non rientri in nessuna delle casistiche citate all’articolo 31 al comma 6, nulla osta affinché il datore di lavoro rivesta anche le funzioni di Rspp, ma sempre nel rispetto dell’obbligo formativo di cui al comma 2 dell’articolo 34 (corso di formazione, di durata minima di 16 ore per rischio basso, di 32 ore per rischio medio e di 48 ore per rischio alto nonché il periodico aggiornamento), così come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Se il datore di lavoro intendesse svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione dovrà frequentare anche gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46 del Dlgs 81/2008. L’assunzione, da parte del datore di lavoro, delle funzioni di Rspp non richiede che la stessa venga riportata in visura camerale ma è sufficiente che lo stesso datore di lavoro dichiari formalmente di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 34 del Dlgs 81/2008, di essere consapevole dei compiti derivanti dall’assunzione di tale incarico e di assolvere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’articolo 33 del citato decreto. stabilisce che per i lavoratori in riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, la pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale. Nel caso in cui tale importo risulti inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, invece, la pensione di vecchiaia si consegue all’età di 70 anni, da adeguare alla speranza di vita, e un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.