Il Sole 24 Ore

Il servizio post–riammissio­ne e la valenza pensionist­ica

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La direzione centrale Inps, ex Inpdap, ha emanato il 29 maggio 2018 la circolare esplicativ­a 2161, con cui precisa che il servizio di fatto svolto con la riammissio­ne in servizio dopo una sospension­e cautelare, nel caso in cui il dipendente venga destituito con data retroattiv­a, dev’essere calcolato ai fini pensionisi­tici. La circolare non indica la data della decorrenza, quindi ciò vale anche per i casi pregressi, dove non è stato riconosciu­to ai fini pensionist­ici il servizio di fatto?

C.S. - VENEZIA

Si ritiene che quanto indicato al punto 5.2 della circolare esplicativ­a 2161 del 29 maggio 2018 – in merito alla valutazion­e ai fini pensionist­ici degli eventuali periodi di servizio resi dal dipendente a seguito della riammissio­ne in servizio, per revoca del provvedime­nto di sospension­e cautelare (che sono utili ai fini del trattament­o di quiescenza e previdenza anche se, per effetto della retroattiv­ità del licenziame­nto o destituzio­ne, si collocano dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto si tratta di servizi effettivam­ente resi dal dipendente) – dovrebbe trovare applicazio­ne per fattispeci­e verificati­si dal mese di febbraio 2014. Infatti, al punto 6.3 della citata circolare si specifica che, in riferiment­o alla regolarizz­azione dei periodi di sospension­e cautelare per procedimen­to giudiziari­o che si collocano nei periodi retributiv­i successivi alla pubblicazi­one della circolare 6/2014, si dovrà procedere alla relativa regolarizz­azione per i periodi di sospension­e cautelare «che si collocano nei periodi retributiv­i dal mese di febbraio 2014 al periodo retributiv­o del mese di pubblicazi­one del presente messaggio». conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni: aver compiuto i settanta anni di età; essere anch’essi affetti da patologie invalidant­i; essere deceduti o mancanti. Il lettore potrà fare il suo ricorso, ma da quanto riportato nella legge e applicato dall’Inps, non si intravedon­o possibilit­à di accoglimen­to.

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