Ricorso per il riconoscimento dell’assegno di invalidità
Ho 61 anni e da circa dieci anni, riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, in stato di handicap ex legge 104 (articolo 3, comma 3). Per pochi euro all’anno supero il limite di reddito, e pertanto mi è negato l’assegno di invalidità. Ho letto che la Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza 21529 del 25 ottobre 2016, è intervenuta sulla questione del reddito da considerare ai fini della concessione dell’assegno di invalidità civile, affermando che si deve prendere in considerazione il reddito imponibile ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili (non al lordo). Dato che deducendo gli oneri rientrerei nel diritto di recepire il citato assegno, facendo appello alla tale sentenza della Cassazione, posso chiedere l’integrazione e gli eventuali arretrati dell’assegno?
F.M. - TORINO
Quanto affermato dal lettore corrisponde al vero, ma ad oggi non sono noti orientamenti da parte dell’Inps, circa il recepimento della sentenza della Corte di cassazione. L’interessato potrà proporre ricorso contro la decisione dell’Inps e citare, a proprio favore, il precedente orientamento giurisprudenziale. Si segnala che, con la circolare 74/2017, l’Inps esclude dal reddito personale solo quello derivante dalla casa di abitazione, nonché i redditi fuori da imposizione fiscale. Pertanto si suggerisce al lettore di avanzare una richiesta di riesame alla sede territorialmente competente dell’Inps e attendere l’esito della pratica.