No all’addizionale per rinnovo dei contratti stagionali
Alla luce del nuovo Dl 87/2018, vorrei sapere se l’incremento contributivo dello 0,50% è previsto per il rinnovo del contratto stipulato tra il dipendente e un negozio di commercio al dettaglio sito in una località a vocazione turistica e pertanto tipicamente connessa a periodi di stagionalità dei flussi turistici. L’articolo 66–bis dell’Accordo del 30 marzo 2015 (Ccnl terziario–confcommercio) parla solo di esenzione dei limiti quantitativi.
F.V. - TRENTO
L’articolo 1 del Dl 87/2018 prescrive l’aumento del contributo addizionale dell’1,40% di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Benché dalla formulazione della norma non lo si ricavi direttamente, il dossier preparato dal Parlamento in sede di approvazione in legge, esclude dal contributo addizionale i rinnovi dei contratti stagionali. L’esonero dal contributo aggiuntivo dello 0,50% riguarda però le attività stagionali individuate come tali o dalla legge (Dpr 1525/1963) oppure dal contratto collettivo applicabile. Perciò lo stesso spetta solo se l’assunzione è avvenuta nei predetti termini cioè in base alle previsioni legali o contrattuali.
In ogni caso non è rilevante se il contratto collettivo non preveda l’esonero dal contributo addizionale perché lo stabilisce la legge.