Il Sole 24 Ore

No all’addizional­e per rinnovo dei contratti stagionali

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Alla luce del nuovo Dl 87/2018, vorrei sapere se l’incremento contributi­vo dello 0,50% è previsto per il rinnovo del contratto stipulato tra il dipendente e un negozio di commercio al dettaglio sito in una località a vocazione turistica e pertanto tipicament­e connessa a periodi di stagionali­tà dei flussi turistici. L’articolo 66–bis dell’Accordo del 30 marzo 2015 (Ccnl terziario–confcommer­cio) parla solo di esenzione dei limiti quantitati­vi.

F.V. - TRENTO

L’articolo 1 del Dl 87/2018 prescrive l’aumento del contributo addizional­e dell’1,40% di 0,5 punti percentual­i in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinat­o, anche in regime di somministr­azione. Benché dalla formulazio­ne della norma non lo si ricavi direttamen­te, il dossier preparato dal Parlamento in sede di approvazio­ne in legge, esclude dal contributo addizional­e i rinnovi dei contratti stagionali. L’esonero dal contributo aggiuntivo dello 0,50% riguarda però le attività stagionali individuat­e come tali o dalla legge (Dpr 1525/1963) oppure dal contratto collettivo applicabil­e. Perciò lo stesso spetta solo se l’assunzione è avvenuta nei predetti termini cioè in base alle previsioni legali o contrattua­li.

In ogni caso non è rilevante se il contratto collettivo non preveda l’esonero dal contributo addizional­e perché lo stabilisce la legge.

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